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Deliberaz. G.R. Lombardia 25/10/2012, n. IX/4287

Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e s.m.i;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 R «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la direttiva del Consiglio CEE 21 maggio 1992, n. 92/43 «Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 R «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 R «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare:

− l’articolo 86, commi 1 e 2, che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che i proventi dei canoni ricavati dalla gestione del demanio idrico sono introitati dalla regione;

− l’articolo 89, comma 1, lettere c) ed f), che trasferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni di polizia idraulica e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Visto il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico» con il quale è stato trasferito alla regione, dal 1 gennaio 2001, la gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l’art. 2 del d.p.c.m. 12 ottobre 2000 che stabilisce che i proventi ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico sono posti a compensazione della riduzione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni di cui al Titolo «III» del d.lgs. n. 112/98;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 - «Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche»;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da

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ALLEGATO A - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE
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Premesse

Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell’art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e s.m.i. e identifica i corsi d’acqua facenti parte del “Reticolo Idrico Principale” (RIP)

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO B - CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE
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1. Premessa

Il presente documento, in attuazione della legge 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai comuni per l

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2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile: l’art. 822 dispone che “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico […] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia […]”.

La “legge in materia” è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” che all’articolo 1 disponeva “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l’ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse.” La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l’attitudine ad “usi di pubblico e generale interesse”. Tale definizione, già molto ampia di attribuzione alla proprietà pubblica (demaniale) delle acque, lasciava comunque aperta la possibilità dell’esistenza del dominio privato sulle acque qualora non fosse possibile accertare da parte della P.A. la sussistenza del requisito anzidetto.

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra.

È interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l’acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell’iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità che erano meramente “accertate” dalla P.A.. L’iscrizione negli elenchi aveva quindi natura “dichiarativa” di uno status giuridico posseduto ab origine dall’acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l’iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell’acqua.

L’art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che sanciva “Apparten

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3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica sono:

- per i corsi d’acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che indica all’interno di ben definite fasce di rispetto le a

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4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica.

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica il tecnico incaricato dovrà innanzitutto effettuare la ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale.

In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d’acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), ancorché non più attivi.

Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale è necessario classificare i canali e corsi d’acqua secondo quanto riportato nel paragrafo 2

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5. Individuazione di fasce di rispetto dei corsi d’acqua e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico minore, il comune

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5.1 Fasce di rispetto.

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;

- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;

- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqua

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5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

All’interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l’amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

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6. Elaborati.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere costituito da:

- un elaborato tecnico: composto dalla cartografia e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra come ha proceduto alla individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d’acqua. Nella cartografia si dovranno riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale tutti i reticoli e le relative fasce di rispetto:

A) il Reticolo Pr

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7. Documentazione informatica per gli aggiornamenti cartografici

I comuni devono consegnare alla Regione gli elaborati del documento di Polizia Idraulica anche in formato digitale secondo le disposizione tecniche di seguito indicate.

Scopo di tale consegna è quello di integrare la cartografia dei reticoli idrici locali dei Comuni nel SIT integrato previst

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7.1 Elaborati cartografici

I contenuti dell’elaborato cartografico devono essere forniti in formato shapefile ESRI con le seguenti primitive:

Polilinea per i reticoli idrici

Poligonali chiuse per le aree tra le sponde dei corpi idrici

Poligonali chiuse per le aree occupate dagli argini

Poligonali chiuse per le fasce di rispetto

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7.2 Criteri di digitalizzazione dell’elaborato cartografico

L’elaborato cartografico deve essere predisposto in formato digitale secondo le seguenti indicazioni:

- Il sistema di coordinate scelto per l’acquisizione delle componenti cartografiche deve essere UTM32_WGS84, non è accettabile il vecchio sistema di coordinate Gauss Boaga.

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8. Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a pro

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9. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà pro

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Allegato C


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ALLEGATO D - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA
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Premesse

Il presente elenco è stato redatto in applicazione dell’art. 85 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e identifica i corsi d’acqua facenti parte del “Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di bonifica” (RIB); è suddiviso in linea generale sulla base degli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica e dell’Associazione Irrigazione Est Sesia operanti sul territorio regionale alla data di approvazione della presente delibera.

Per ogni corso d’acqua sono indicati il nome, il tratto di competenza del Consorzio, i Comuni attraversati, la funzione e l’inclusione o meno negli elenchi delle acque pubbliche. In linea generale l’appartenenza di un corso d’acqua al reticolo di bonifica è se

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ALLEGATO E - LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA
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Premessa

L’appartenenza dei corsi d’acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l’utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.

Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d’acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

L’art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla l. 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed enti locali «i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua».

Regione Lombardia, con la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, ha, a sua volta, trasferito o delegato agli enti locali le attività di Polizia Idraulica e di pronto intervento per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore mantenendo le stesse funzioni per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale

Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di

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Titolo I - PRINCIPI GENERALI
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1. Finalità

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all’art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l’ispezione sui relativi lavori.» e ribadisce con forza all’art. 2 che:

«Spetta esclusivamente all’autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

La polizia idraulica consiste nell’

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2. Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell’art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d’acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;

- tutti i corsi d’acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;

- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con fin

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3. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano al Demanio idrico compreso nel territorio de

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4. Autorità idraulica

L’Autorità deputata allo svolgimento dell’Attività di Polizia Idraulica, così come definita nel Titolo I - paragrafo 2, è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia ;

- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell’art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);

- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell’art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

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5. Principi di gestione

Lavori ed atti vietati

Come previsto dall’art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell’Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall’art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall’Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell’art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall’autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

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Titolo II - CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione all’ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell’utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l’individuazione del concessionario è quello della priorità della

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1. Obblighi del concessionario

L’uso dell’area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all’istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area e le opere; deve esegu

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2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l’espresso consenso dell’amministrazione.


Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l’Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno d

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4. Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di r

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Titolo III - PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI
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1. Modalità di esecuzione delle opere

1.1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell’Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n. 2 dell’11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d’acqua dotati di fasce PAI (Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall’Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d’acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all’albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell’alveo mediante spalle e rilevati;

- non avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna;

- non comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua.

Quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

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2. Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L’iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm e ii. e della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

A) PROCEDURA RELATIVA AD UNA PRATICA NUOVA

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All’arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.

2. Il funzionario «istruttore» della pratica:

2.1 provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell’art. 8, l. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);

2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l’iter;

2.4 nel caso in cui l’opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l’istanza i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis, l. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all’Autorità di bacino (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 10 del 5 aprile 2006);

2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolar

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Titolo IV - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI
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1. Sdemanializzazioni

L’art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Nelle procedure di sdemanializzazione il

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2. Alienazioni

L’alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5-bis del D.L. 143/

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Appendici
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1. Riferimenti normativi

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.)

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”

R.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

R.d.l. 18 giugno 1936, n. 1338 “Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo

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2. Modulistica

La modulistica da utilizzare nell’esercizio dell’attività di polizia idraulica &eg

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Allegato F


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