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Deliberaz. G.R. Puglia 07/08/2012, n. 1651

Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici.
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[Premessa]



L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica. Riferisce quanto segue.

La disciplina statale degli usi civici, che ricomprende sia le terre di demanio universale e di proprietà collettiva, sia le terre private gravate da usi civici, è dettata dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 R e dal r.d. 26 febbraio 1928. n. 332 R, recante il regolamento per la esecuzione della legge. Successivamente l’art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 R e l’art. 66 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 R hanno realizzato il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici.

La legge 8 agosto 1985, n. 431 R ha sottoposto le aree gravate da usi civici a tutela paesaggistica. Tale previsione è stata confermata dal successivo d. lgs. n. 490/99 R e, infine, dall’art. 142, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

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Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L’Assessore, sulla scorta di quanto sopra esposto, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.


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INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART, 9 DELLA L.R. N. 7/1998 IN MATERIA DI USI CIVICI
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1. Premessa

II presente atto di indirizzo ha per oggetto i procedimenti amministrativi di declassificazione di terre civiche che, per effetto di previsioni degli strumenti urbanistici o di interventi di trasformazione non preventivamente autorizzati, abbiano di fatto mutato destinazione.

Oggetto di tali procedimenti di declassificazione (altrimenti detta sdemanializzazione) possono essere le terre tuttora appartenenti al demanio civico, con esclusione in particolare delle terre già legittimate con provvedimenti commissariali o regionali ovvero per effetto dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004 R, rubricato "Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione" (terre proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretori o dei rispettivi Comuni).

Con l'evoluzione socio-economica del Paese, è chiaro che la problematica dei rapporti tra pianificazione urbanistica (recante spesso previsioni di sviluppo urbano anche su terre interessate da usi civici) e tutela dei diritti collettivi vantati dalle popolazioni, è diventata sempre più rilevante.

Nel corso degli anni, infatti, la pianificazione territoriale ha comportato destinazioni in contrasto con l'uso civico (finalità turistiche, insediamenti abitativi, impianti sportivi o ricreativi): si sono inoltre verificati possessi illegittimi, trasformazioni e utilizzazioni incompatibili con l'uso stesso, che hanno posto il problema della gestione di queste situazioni realizzate senza il rispetto delle rigorose procedure di legge.

Le ragioni che spingono l'Amministrazione regionale ad occuparsi, attraverso il presente atto di indirizzo, dei rapporti tra gli usi civici e la pianificazione urbanistica derivano quindi dalle summenzionate, rilevanti criticità, che interessano numerosi Comuni del territorio pugliese.

La disciplina statale degli usi civici, che ricomprende sia le terre di demanio universale e di proprietà collettiva, sia le terre private gravate da usi civici, è dettata dalla legge 16 giugno 1927. n. 1766 R

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2. Le ipotesi previste dalla norma regionale (art. 9 L.R. n. 7/98)

L’art. 9 della L.R. n. 7/1998 R e ss.mm.ii. così recita:

1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

2. Le Terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

3. La Regione, su richiesta dei comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della

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3. Procedimento

Lo stesso art. 9 della legge regionale n. 7/1998 R (comma V) prevede che per le terr

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3.1 Assegnazione a categoria

La disciplina stabilita dagli artt. 11 e ss. della legge 1766 del 1927 può essere così sintetizzata: i terreni utilizzabili come bosco o pascolo sono destinati a restare di proprietà collettiva (categoria a), mentre i terreni utilizzabili per la coltura agraria sono destinati ad essere ripartiti tra i coltivatori locali e successivamente a divenire proprietà privata dei singoli assegnatari (categoria b).

Data la diversa disciplina che si verifica tra le due categorie di terreno di uso civico, si comprende come sia importante la c.d. "assegnazione a categoria", cioè il provvedimento amministrativo, attualmente di competenza della Regione, che determina la sottoposizione del terreno in una o nell'altra disciplina.

Si ribadisce che, con riferimento ai terreni di categoria a) (boschi e pascoli) la legge del 1927 (art. 12) stabilisce che i Comuni e le associazioni non potranno, senza autorizzazione ministeriale (ora regionale in seguito al DPR 616/1977 R) "alienarli o mutarne la destinazione".

Di conseguenza, per le terre di categoria a), la destinazione può essere variata in relazione alle esigenze contingenti della collettività, ad esito di un procedimento tecnico - amministrativo di competenza regionale. L'autorizzazione al mutamento di destinazione prevede il ritorno delle terre alla destinazione originaria o ad altra da stabilirsi qualora la nuova e diversa destinazione non sia irreversibile e venga a cessare.

Per quanto attiene alle terre classificate nell’ambito della categoria b), si rammenta che esse sono destinate alla ripartizione in quote ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1766/1927, ovvero alla legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766/1927. Per tali terreni non può applicarsi, pertanto, quanto disposto dall'art. 12 della legge fondamentale e dall’art. 9 della L.R. n. 7/1998 R ma, semmai, la diversa ipotesi di cui all'art. 2 N1, comma 3, della medesima L.R. n. 7/1998.

Fino all'assegnazione a categoria il bene appartiene alla collettività e pertanto permane il divieto di alienazione, l'imprescrittibilità e il divieto di

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3.2 Richiesta di declassificazione

La richiesta di sdemanializzazione alla Regione dovrà avvenire mediante deliberazione di Consiglio Comunale, corredata da parere tecnico favorevole del competente ufficio comunale, recante l’esatta indicazione del provvedimento di cui si richiede l’emanazione.

La deliberazione deve, pertanto, contenere la richiesta di declassificazione relativa ad una o più ipotesi indicate dal precedente paragrafo 2, con precisa indicazione delle aree interessate, delle relative estensioni, dati catastali e dei prezzi proposti per le eventuali alienazioni.

Tutte le ipotesi previste dalla norma devono avere per oggetto beni ben identificati, in ordine ai quali è necessario valutare, anzitutto, l'esistenza di un preminente interesse pubblico alla alienazione o al mutamento di destinazione rispetto alla conservazione della destinazione civica, anche tenendo conto degli eventuali, ulteriori vincoli ambientali e/o paesaggistici ivi sussistenti. Sarà altresì necessario procedere alla determinazione di un corrispettivo pecuniario che corrisponda al valore effettivo e reale dei beni stessi e che dovrà essere destinato alla collettività a titolo di effettivo ristoro per il bene civico ad essa sottratto con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 9.

Inoltre, la deliberazione dovrà far riferimento al regolamento comun

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3.3 Conclusione

La previsione del termine massimo del procedimento istruttorio, tenendo conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, è fissata in 180 giorni. In ogni caso, la scadenza del term

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