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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 20/07/2012, n. 140
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In vigore dal 23/08/2012.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Giustizia 02/08/2013, n. 106
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[Premessa]Il Ministro della giustizia |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e regole generali1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. |
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Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati |
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Art. 2 - Tipologia di attività1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudizia |
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Art. 3 - Attività stragiudiziale1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del nume |
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Art. 4 - Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. 2. Nella liquidazione il giudice |
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Art. 5 - Determinazione del valore della controversia1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di cr |
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Art. 6 - Procedimenti arbitrali1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è d |
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Art. 7 - Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procediment |
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Art. 8 - Cause di lavoro1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso &egr |
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Art. 9 - Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compe |
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Art. 11 - Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. 2. Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. 4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del |
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Art. 12 - Attività giudiziale penale1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. |
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Art. 13 - Parte civile1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei rig |
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Art. 14 - Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 2. Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio |
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Capo III - Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili Sezione prima - Disposizioni generali |
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Art. 15 - Tipologia di attività1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili: a) amministrazione e custodia; |
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Art. 16 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo; b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali; |
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Art. 17 - Parametri generali1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; |
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Art. 18 - Maggiorazioni e riduzioni1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, |
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Sezione seconda - Disposizioni e parametri specifici |
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Art. 19 - Amministrazione e custodia1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazion |
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Art. 20 - Liquidazioni di aziende1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore a |
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Art. 21 - Valutazioni, perizie e pareri1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, |
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Art. 22 - Revisioni contabili1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministr |
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Art. 23 - Tenuta della contabilità1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, &egrav |
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Art. 24 - Formazione del bilancio1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione |
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Art. 25 - Operazioni societarie1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse l |
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Art. 26 - Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del co |
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Art. 27 - Assistenza in procedure concorsuali1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel pe |
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Art. 28 - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. |
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Art. 29 - Sindaco di società1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatori |
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Capo IV - Disposizioni concernenti i notai |
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Art. 30. - Tipologia di attività1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti. 1 bis. L’attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipul |
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Art. 31. - Criteri1. Per valore di riferimento si intende: |
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Art. 32. - Parametro1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle ANotai, BNotai, CNotai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso. 2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferime |
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Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica |
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Art. 33. - Ambito di applicazione1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato |
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Art. 34. - Parametri generali per la liquidazione del compenso1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: |
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Art. 35. - Costo economico dell'opera1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche con |
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Art. 36. - Complessità della prestazione1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compr |
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Art. 37. - Specificazione delle prestazioni1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; |
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Art. 38. - Consulenze, analisi ed accertamento1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non dete |
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Art. 39. - Determinazione del compenso1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato |
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Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali |
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Art. 39-bis - Tipologia di attività |
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Art. 39-ter - Criteri e Parametri1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attività, dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta. |
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Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari |
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Art. 39-quater - Tipologia di attività e parametri1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attività riservate per legge; altre attività. 2. Le a |
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Art. 39-quinquies - Attuari junior |
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Art. 39-sexies - Incarichi connessi a più clienti |
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Art. 39-septies - Rinvio |
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Capo VI - Disposizioni concernenti le altre professioni |
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Art. 40. - Altre professioni1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate d |
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Capo VII - Disciplina transitoria ed entrata in vigore |
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Art. 41. - Disposizione temporale1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successi |
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Art. 42. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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Tabella A - AVVOCATITRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000 Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fase esecutiva: a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Scaglione fino a euro 25.000 Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fase esecutiva: a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% Fa |
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Tabella B - AVVOCATITRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50% Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50% Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70% Fase decisoria: valore medio di liqui |
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Tabella C - Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabiliRiquadro 1 (Art. 19) - sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: fino ad euro 10.000 dal 3% al 4% sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3% sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2% Riquadro 2 (Art. 20) a) sul totale dell'attivo realizzato: fino ad euro 400.000 dal 4% al 6% sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3% oltre euro 4.000.000 dallo 0.75% al 1% b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75% Riquadro 3 (Art. 21) - sul valore della perizia o della valutazione: fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1% per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70% per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050% |
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Tabella A - NOTAI |
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Tabella B - NOTAIAtti mobiliari (inclusi mobili |
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Tabella C - NOTAIAtti societari: |
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Tabella D - NOTAIAltri atti: A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti: autentica di firma; accettazione di eredità; acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione; atto di avveramento della condizione; atto di accettazione di eredità; atto di accettazione di nomina; |
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Esemplificazione determinazione del compenso CPParte di provvedimento in formato grafico |
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Tavola Z-1 «Categorie delle opere e parametro del grado di complessità»Parte di provvedimento in formato grafico |
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Tavola Z-2 «Prestazioni e parametri (Q) di incidenza»Parte di provvedimento in formato grafico |
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Tabella A - ASSISTENTI SOCIALIArea relazionale Singolo/Persona. Famiglia: interventi 1. Primo colloquio 2. Analisi della domanda e studio del caso 3. Ricerca, analisi e valutazione della documentazione specifica 4. a) ricerca risorse/o orientamento attività specifiche b) attivazione, conduzione e gestione della rete delle risorse 5. Colloquio di counselling/sostegno/valutazione/restituzione 6. Mediazione familiare e dei conflitti 7. Visita domiciliare 8. Progetto d'intervento: elab |
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Tabella B - ASSISTENTI SOCIALIArea relazionale 1. Singolo, Persona, Famiglia - casi semplici Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse Valore medio di liquidazione: euro 715,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 2. Singolo, Persona, Famiglia - casi complessi Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse; lavoro di équipe, relazione Valore medio di liquidazione: euro 1.755,00 Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% Area gruppi e comunità 1. Casi semplici Attivazione del gruppo e/o delle reti di comunità, promozio |
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Tabella A - ATTUARIAutorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa
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Tabella B - ATTUARIAltre attività: valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali; calcolo del valore del portafoglio e dell'Embedded Value di una Compagnia di Assicurazioni sull |
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18/11/2024
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