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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 03/10/1989, n. 112-31886
Deliberaz. G.R. Piemonte 03/10/1989, n. 112-31886
Deliberaz. G.R. Piemonte 03/10/1989, n. 112-31886
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[Premessa] |
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LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1989, N. 45 |
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ART. 7 - DOCUMENTAZIONENota: tutti i documenti devono essere presentati in due copie. L’indicazione “ in carta legale” si riferisce solo alle domande presentate da soggetti privati. 1) Interventi rientranti nella cat. a) dell’art. 2 (interventi comportanti modificazione o trasformazione del suolo su aree non superiori a 5.000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi, escluse le opere della categoria c). Opere e lavori pubblici o d’interesse pubblico nei limiti dimensionali suddetti e d’importo a base d’asta non superiore a 250 milioni di lire) a) domanda in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune ove sono previsti i lavori (se i lavori si sviluppano sul territorio di più Comuni, la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con l’ulteriore documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio); b) progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che s’intendono realizzare, redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 11 marzo 1988; c) relazione tecnica illustrante la compatibilità dell’intervento con la situazione idrogeologica locale. Quando l’intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il tipo di soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere per realizzare l’intervento. Le superfici boscate interessate dall’intervento devono essere riportate in planimetria; d) esclusi i casi di esenzione previsti dall’art. 9, comma quarto, deve essere presentato il progetto di rimboschimento (vedasi il punto 5), oppure nella domanda deve essere precisato che l’interessato s’impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20’% (art. 9, comma terzo); Nota: gli uffici istruttori hanno facoltà di richiedere la presentazione di una relazione geologica tecnica in tutti i casi in cui lo consigli l’importanza dell’intervento previsto e/o la sua ubicazione in zone potenzialmente instabili o soggette ad alluvione. La relazione geologica è obbligatoria quando l’intervento si sviluppi, anche parzialmente, su aree definite dissestate o in condizioni di rischio idrogeologico dagli strumenti urbanistici comunali. |
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