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Regolam. R. Puglia 18/04/2012, n. 8

Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/10/2008, art. 1, comma 1, lettera b).
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[Premessa]



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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 99, comma 2, del Dl.gs. n. 152/06, R in attuazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 185 del 12 giugno 2003 (nel seguito D.M. 185/03) ed in adempimento a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, all’art.1, comma 1, lett. b), detta norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate.

2. La tutela quantitativa delle risorse idriche, ai sen

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, ad integrazione di quanto riportato nell’art. 74 del D.lgs. n. 152/06, si intende per:

a) recupero: riqualificazione di un’acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo (affinamento) finalizzato a rende

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Art. 3 - (Politiche e strumenti per la promozione e l’incentivazione del riutilizzo)

1. La Regione Puglia, sentiti i soggetti istituzionali competenti, attiva politiche di sostegno finalizzate alla promozione ed attuazione del riutilizzo delle acque reflue recuperate sul territorio regionale.

2. Gli atti di indirizzo e le politiche di sostegno avranno come obiettivi e misure:

a) apportare vantaggi dire

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CAPO II - PIANO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE


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Art. 4 - (Predisposizione del Piano di Gestione)

1. Per singoli impianti di depurazione o gruppi di impianti di depurazione, con carico superiore a 2000 Abitanti Equivalenti (AE), per i quali la Regione abbia stabilito il recupero della risorsa idrica previa verifica della fattibilità tecnico-economica, il riutilizzo delle acque reflue è attuato attraverso la predisposizione di un “Piano di Gestione del sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate” (di seguito Piano di Gestione).

2. La redazione del Piano di Gestione è a cura:

a) della Regione, per il tramite di un’apposita Struttura istituita presso il Servizio preposto alla attuazione degli obbiettivi e delle misure del PTA, nel caso di impianti per i quali il PTA e successivi aggiornamenti riconoscano nel riutilizzo una specifica valenza ai fini del perseguimento di obiettivi di qualità ambientale (parte integrante del SII), ad e

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Art. 5 - (Contenuti del Piano di Gestione)

1. Il Piano di Gestione definisce il quadro di riferimento per il riutilizzo delle risorse idriche rese disponibili dal recupero delle acque reflue.

2. Il Piano di Gestione riporta una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell’intera filiera del recupero e riutilizzo e, in particolare:

a) i soggetti responsabili della gestione e del controllo delle diverse fasi della filiera (trattamento, accumulo, distribuzione, utilizzo);

b) le caratteristiche delle acque reflue prima del trattamento di recupero, attestate da rapporti di analisi chimica e batteriologica relativi all’ultimo anno, che dimostrino il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi di cui all’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. n. 152/06 e di quanto riportato nelle schede tecniche degli agglomerati allegate al PTA.

c) la verifica dell’idoneità dei reflui da recuperare, indicando l’eventuale presenza di elementi limitanti tali da impedirne l’impiego in determinati contesti o per determinati usi;

d) la verifica che i reflui da recuperare non derivino da cicli produttivi contenenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3A dell’Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/06;

e) la eventuale definizione, da parte del gestore del sistema di raccolta reflui, di un protocollo di accettazione per il rilascio dell’autorizzazione all’allaccio di nuove utenze, al fine di preservare la riutilizzabilità della risorsa;

f) la localizzazione dell’impianto di recupero nel sistema di coordinate WGS 1984 UTM 33N;

g) l’indicazione del recapito alternativo al riutilizzo, da definire ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento;

h) le caratteristiche tecniche dell’impianto di affinamento utilizzato per il recupero delle acque reflue;

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CAPO III - RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE


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Art. 6 - (Destinazioni d’uso ammissibili)

1. Ai fini del presente Regolamento le destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono definite così come segue:

a) Ambientale: l’impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione per il ripristino o il miglioramento

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Art. 7 - (Acque reflue recuperate per il riutilizzo ambientale)

1. Le specifiche tipologie di riutilizzo ambientale sono quelle di seguito riportate:

a) regolazione del flusso di corsi d’acqua che presentano lunghi periodi di secca nel corso dell’anno, accompagnata dalla va

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Art. 8 - (Acque reflue recuperate per usi irrigui)

1. Per il riutilizzo a fini irrigui, sono utilizzate esclusivamente acque reflue urbane e domestiche trattate ed affinate nel rispetto dei limiti qualitativi di cui al D.M. 185/03 e riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del presente Regolamento.

2. Per i parametri chimico-fisici elencati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 del presente Regolamento, la Regione Puglia, così come definito al successivo art. 17, può autorizzare limiti diversi in deroga ai valori guida indicati nell’allegato al D.M. 185/03, fermi restando i valori limite imperativi della Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/06.

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Art. 9 - (Acque reflue recuperate per usi civili)

1. Il riutilizzo dei reflui recuperati, previa acquisizione del parere favorevole dell’ARPA e dell’Autorità sanitaria, è concesso ad uso civile per:

a) il lavaggio delle strade pubbliche nei centri urbani;

b) l’utilizzo in sistemi di riscaldamento o raffreddamento che non prevedano scambi di fluido con gli ambienti;

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Art. 10 - (Acque reflue recuperate per usi industriali)

1. Per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso industriale i requisiti di qualità, da

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Art. 11 - (Requisiti delle reti di distribuzione delle acque reflue recuperate)

1. Le reti di distribuzione di acque reflue recuperate sono progettate e realizzate, secondo i requisiti generali riportati nell’Allegato 2 al presente Regolamento.

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate. I canali a cielo aperto e gli invasi di acque rientranti nella rete di distrib

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Art. 12 - (Requisiti dei sistemi irrigui)

1. È vietato l’uso di sistemi di irrigazione a pioggia quando le acque reflue recuperate vengono a contat

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Art. 13 - (Requisiti dei sistemi di riutilizzo dell’acqua reflua recuperata)

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Art. 14 - (Recapito alternativo al riutilizzo)

1. Per ogni sistema di riutilizzo delle acque reflue è previsto uno scarico alternativo per l’allontanamento dei reflui affinati, nei casi di r

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CAPO IV - CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI


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Art. 15 - (Concessioni di derivazione di acque pubbliche e riutilizzo)

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 96, comma 3, del D.lgs. n. 152/06, nell’ambito dei procedimenti per il rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche è fatto l’obbligo di valutare e verificare, prioritariamente, se sussista la possibilità di reperimento delle risorse idriche richieste attraverso il riutilizzo di acque reflue depurate tale da soddisfare la richiesta in maniera totale o parziale e se le stes

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Art. 16 - (Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo)

1. Il riutilizzo delle acque reflue recuperate è subordinato al rilascio dell’autorizzazione allo scarico con specifica finalità di riutilizzo da parte della Provincia territorialmente competente. Nel caso in cui il sistema del riutilizzo si estenda su due o più province, l’autorizzazione per il riutilizzo è rilasciata dalla Provincia competente al rilascio dell’autorizzazione per l’impianto di depurazione, sentite le altre province interessate. La Provincia competente rilas

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Art. 17 - (Deroghe)

1. Per i parametri riportati nella Tabella 2 dell’Allegato 1 del presente Regolamento, per i quali ai sensi dell’allegato del D.M. 185/03 è ammessa deroga, la Regione può autorizzare, esclusivamente per il riutilizzo ai fini irrigui ed ambientali e previo parere conforme del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, limiti meno restrittivi e comunque non superiori ai valori imperativi della Tabella 3 d

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Art. 18 - (Controlli e verifiche)

1. L’impianto di recupero dei reflui è sottoposto da parte della Provincia territorialmente competente o, su disposizione di quest’ultima, direttamente dal Gestore dell’impianto di recupero, al programma di controlli, previsto nel Piano di Gestione di cui all’art. 5, con le modalità previste dall’Allegato 4 al presente Regolamento.

2. La Provincia può disporre controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 1 e riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui

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Art. 19 - (Obblighi dei Gestori degli impianti di recuperoe delle reti di distribuzione)

1. L’acqua reflua recuperata è conferita dal Gestore dell’impianto di recupero al Gestore della rete di distribuzione, senza nessun onere a carico di quest’ultimo.

2. Sono a carico del Gestore della rete di distribuzione, i costi per il trasferimento delle acque reflue recuperate dall’impianto di affinamento alla rete di distribuzione o agli eventuali serbatoi di accumulo.

3. Nel caso

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Art. 20 - (Informazione)

1. La Regione Puglia assicura la trasmissione, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il trami

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CAPO V - ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE


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Art. 21 - (Protocollo di intesa)

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Art. 22 - (Sanzioni)

1. Per gli aspetti sanzionatori connessi al presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/06, in particolare:

a) gli aspetti sanzionatori amministrativi per l’effettuazione dello scarico con finalità di riutilizzo in difformità dai valori limit

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CAPO VI - NORME TRANSITORIEE FINALI


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Art. 23 - (Norme transitorie)

1. Non c’è obbligo di redazione del Piano di Gestione per gli impianti di recupero e riutilizzo già in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento. F

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Art. 24 - (Norme finali)

1. È istituita, presso il Servizio regionale preposto alla attuazione degli obbiettivi e delle misure del PTA, la struttura incaricata del coordinamento delle attività propedeutiche alla redazione del Piano di Gestione nel caso di impianti di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) del presente Regolamen

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