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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 03/02/2012, n. 132
Deliberaz. G.P. Trento 03/02/2012, n. 132
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TESTO DEL DOCUMENTOIl comma 1, lettera g), dell’art. 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) definisce acque reflue domestiche “le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”; il medesimo comma, alla lettera h), individua le acque reflue industriali in “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento.”. Il comma 1 dell’art. 14 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., R dispone che, ai sensi e per gli effetti del relativo titolo III, concernente la disciplina degli scarichi, valgono a livello provinciale le definizioni di insediamento civile e produttivo - ivi comprese, quindi, le relative definizioni di scarichi - stabilite dalla normativa statale, fatte comunque salve le tipologie di insediamenti civili riportate nel medesimo articolo. L’art. 7, comma 3, del d.P.P. 13 maggio 2002 n. 9-99/Leg. R (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) assimila alle acque reflue domestiche “le altre acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, eventualmente indicate con apposite deliberazioni della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione”. A tal proposito l’art. 14, comma 5 ter, del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti prevede che “con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), sono individuati gli scarichi di acque reflue derivanti dalle lavanderie e dagli impianti di trattamento a servizio degli acquedotti idropotabili assimilati alle acque reflue domestiche, stabilendo anche eventuali misure o limiti di emissione o trattamenti prima del loro recapito in fognatura o nei corpi idrici ricettori”. In questi contesti, con particolare riguardo agli scarichi di acque reflue derivanti da lavanderie, si osserva quanto segue. Ai sensi della definizione di acque reflue industriali di cui all’art. 74, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli scarichi di acque reflue derivanti |
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