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Sent. C. Giustizia UE 22/09/2011, n. C-295/10

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Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente — Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli Stati membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE.

1) L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.

2) L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.

3) L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.

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