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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/12/2011, n. 229
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Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- L. 28/12/2015, n. 208
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, al fine di |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, R “nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche” N4 sono tenute a: a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizz |
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Art. 2. - Comunicazione dei dati1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche |
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Art. 3. - Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/20131. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il si |
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Art. 4. - Definanziamento per mancato avvio dell'opera1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall&rsqu |
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Art. 5. - Definizione set informativo1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente p |
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Art. 6. - Modalità e regole di trasmissione dei dati1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto. |
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Art. 7. - Titolari di banche dati già esistenti1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti g |
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Art. 8. - Disponibilità dei dati1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze |
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Art. 9. - Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato |
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Art. 10. - Fondo progetti e Fondo opere1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi artic |
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Art. 11. - Funzionamento dei sistemi1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato d'intesa |
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Art. 12. - Disposizioni finanziarie1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'a |
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