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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 27/01/1992, n. 99
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[Premessa] |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evi |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per: a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti da |
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Art. 3. - Condizioni per l'utilizzazione1. È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) sono stati sottoposti a trattamento; b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'am |
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Art. 4. - Divieti1. È vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3. 2. È vietata l'utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , co |
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Art. 5. - Competenze dello Stato1. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria: 1) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle a |
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Art. 6. - Competenze delle regioni1. Le regioni: 1) rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto; |
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Art. 7. - Competenze delle province1. Le province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fang |
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Art. 9. - Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve: a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione; b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi. |
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Art. 10. - Analisi di terreno1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi è tenuto ad effettuare analisi preventive |
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Art. 11. - Analisi dei fanghi1. I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivale |
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Art. 12. - Norme tecniche1. Raccolta dei fanghi. La raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente. In particolare durante la fase di raccolta deve essere evitata la formazione di aerosoli. 2. Trasporto dei fanghi. Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico-sanitario. I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o disidratati non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a c |
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Art. 13. - Scheda di accompagnamento |
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Art. 14. - Registri di carico e scarico1. Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 1 |
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Art. 15. - Registro di utilizzazione1. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalità indicate nell'allegato III B: |
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Art. 16. - Sanzioni1. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 4 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni e lire 100 milioni. 2. Si applica la pena dell'arresto s |
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Allegato I A - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
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Allegato II A - Analisi dei terreni1. Le analisi dei terreni devono vertere sui seguenti parametri: - pH; - C.S.C.; - cadmio; |
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Allegato III A - Fanghi da utilizzare in agricoltura scheda di comportamento |
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Allegato I BVALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DI METALLI PESANTI NEI FANGHI DESTINATI ALL'UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA
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Allegato II B - Analisi dei fanghi1. Le analisi dei fanghi devono vertere sui seguenti parametri: sostanza secca; carbonio organico; grado di umificazione; azoto totale; potassio totale; cadmio; cromo; mercurio; nichel; |
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Allegato III B - Registro dei terreniAzienda agricola Nome o ragione sociale............................................ N. Iscrizione C.c.i.a.a........................................... Titolare .......................................................... Sede legale....................................................... Via ...................... n. civico......... tel. ................ cap. ............ comune .................. prov. ( ...........)
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