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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2011, n. 0230/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2011, n. 0230/Pres.
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[Premessa]Il Presidente Visto l'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20R (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), secondo il quale con regolamento regionale sono stabiliti: “a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali; […] c) le linee guida per l'adozione di |
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Articolo unico1. È emanato il “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalit |
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Allegato - Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) |
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 2 - Sistema educativo integrato1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei |
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Art. 3 - Definizione e caratteristiche dei nidi d'infanzia1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che: a) offre opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini; b) sostiene le c |
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Art. 4 - Definizione e caratteristiche dei servizi integrativi1. I servizi integrativi per la prima infanzia ampliano l'offerta educativa rispetto ai nidi d'infanzia e si caratterizzano per la flessibilità della |
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Art. 5 - Definizione e caratteristiche dei servizi sperimentali e ricreativi1. I servizi sperimentali rispondono con caratteristiche organizzative e strutturali diverse a specifiche esigenze presenti sul territorio e sono rivolti ai bambini fra i 12 ed i 36 mesi. |
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Art. 6 - Requisiti organizzativi generali1. L'azione educativa e di cura si svolge sulla base di un progetto educativo che deve esplicitare come punti essenziali gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate e gli eventuali riferimenti adottati, la modalità organizzative scelte per la suddivisione in sezioni, il numero di sezioni attivate nel servizio e la composizione numerica delle stesse in relazione alla fascia di età dei bambini, nonché le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiet |
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Art. 7 - Personale1. Al personale operante nei servizi per la prima infanzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 20/2005, nonché le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro. 2. Al personale educativo viene destinata una quota dell'orario di lavoro, non inferiore alle venti ore annuali, per le attività di fo |
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Art. 8 - Carta dei servizi e Albo.1. I soggetti gestori dei servizi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20/2005, predispongono una Carta dei servizi quale strumento di informazione e di trasparenza, che stabilisce ed esplicita relativamente ad ogni servizio almeno: |
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Art. 9 - Requisiti strutturali generali1. Le diverse tipologie di servizi alla prima infanzia possono essere ubicate nella medesima struttura al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché i differenti servizi non interferiscano nello svolgimento delle attività. Gli spazi e i locali destinati alla prima infanzia dovranno essere distinti da quelli destinati a bambini di età superiore ai tre anni, se contemporaneamente presenti. La distinzione fra i diversi servizi ubicati nella medesima struttura deve essere evidenziata all'utenza. 2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi) e dagli specifici regolamenti edilizi comunali, nonché dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurez |
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TITOLO II - Requisiti per l'avvio dei nidi d'infanzia |
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Art. 10 - Requisiti organizzativi1. Nel nido d'infanzia operano il coordinatore del servizio, il personale educativo ed il personale addetto ai servizi generali. |
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Art. 11 - Ricettività e rapporti numerici1. La ricettività dello spazio ad uso esclusivo del nido d'infanzia è stabilita nel numero minimo di 6 e nel numero massimo di 60 posti per il nido d'infanzia. La ricettività dei micronidi con ricettività ridotta è stabilita nel numero massimo di quattordici posti.N1 2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, la Carta dei servizi prevede un numero di iscrizioni in soprannumero rispetto alla ricettività massima della struttura in misura non superiore al 15 per cento di tale ricettività fermi |
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Art. 12 - Calendario ed orario1. Il nido d'infanzia ha un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia. |
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Art. 13 - Localizzazione e area esterna1. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 21 della legge regionale n. 20/2005, i nidi d'infanzia devono essere realizzati in zone residenziali e salubri, ovvero in zone dove siano comunque garantite condizioni ambientali paragonabili a quelle delle zone residenziali, con riferimento alla qualità dell'aria, ai livelli di inquinamento acustico, ai livelli di inquinamento elettromagnetico generato dall'eventuale presenza di sorgenti inquinanti (stazioni radio base, impianti radio-televisivi, elettrodotti). |
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Art. 14 - Locali e spazi interni1. Tutti i locali destinati ai bambini devono essere articolati preferibilmente su un unico piano collegato con l'area esterna. La sezione lattanti è di norma situata al piano terra; nei casi di collocazione della sezione lattanti in piano diverso, ai fini dell'avvio dell'attività va elaborato il piano di gestione dell'emergenza. 2. Gli spazi ed i locali interni del nido d'infanzia si articolano in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico ed al progetto educativo adottato. Gli spazi ed i locali interni del nido d'infanzia sono costituiti da: a) Cucina: un locale adibito alla preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o, in caso di pasti veicolati, un locale adibito alla preparazione delle merende, al mantenimento, al riscaldamento, alla conservazione ed al porzionamento degli alimenti, i cui requisiti corrispondano a quelli previsti dalla normativa spec |
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TITOLO III - Requisiti per l'avvio dei servizi integrativi |
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Capo I - Requisiti per l'avvio del centro per bambini e genitori |
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Art. 15 - Definizione e caratteristiche1. Il centro per bambini e genitori è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure |
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Art. 16 - Requisiti organizzativi1. Il centro bambini e genitori, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attivit&agra |
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Art. 17 - Ricettività e rapporti numerici1. Nel centro bambini e genitori possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinq |
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Art. 18 - Calendario ed orario1. La frequenza va preventivamente concordata con le famiglie, secondo modalità che consentano una fruizione flessi |
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Art. 19 - Requisiti strutturali1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), l'area esterna deve avere una superficie di mq 7 per bambino; se costituita da terrazza, la metratura minima è di mq 5 per bambino. 2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 20/2005 i Comuni possono conceder |
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Capo II - Requisiti per l'avvio di uno spazio gioco |
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Art. 20 - Definizione e caratteristiche1. Lo spazio gioco è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età che promu |
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Art. 21 - Requisiti organizzativi1. Lo spazio gioco, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte. |
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Art. 22 - Ricettività e rapporti numerici1. Nello spazio gioco possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinque. |
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Art. 23 - Calendario ed orario1. Lo spazio gioco prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia anche su g |
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Art. 24 - Requisiti strutturali1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), l'area esterna deve avere una superficie di mq 7 per bambino; se costituita da terrazza, la metratura minima è di mq 3 per bambino. 2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 20/2005 i Comuni possono concedere una deroga alla presenza dell'area esterna; in tal caso, |
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Capo III - Requisiti per l'avvio di un servizio educativo domiciliare |
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Art. 25 - Definizione e caratteristiche1. Il servizio educativo domiciliare promuove l'educazione e garantisce la cura dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. Gestore del servizio è uno dei soggetti gestori di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20/2005 che si pone come garante nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle famiglie della qualità del servizio, della continuità e dell'affidabilità delle cure e del personale educativo. N1 2. Il soggetto gestore del servizio educativo domiciliar |
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Art. 26 - Formazione del personale educativo domiciliare1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, qualora il personale educativo domiciliare sia in possesso de |
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Art. 27 - Ricettività e rapporti numerici1. In presenza di una sola unità di personale, la ricettività per tale servizio è pari a 5 bambini, di cui al massimo due bambini |
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Art. 28 - Calendario e orario1. L'organizzazione del servizio educativo domiciliare si caratterizza per la propria flessibilità, poiché p |
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Art. 29 - Caratteristiche strutturali1. Il servizio è realizzato presso il domicilio del personale educativo domiciliare, in un immobile a destinazione d'uso residenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 20/2005. 2. Il servizio può essere realizzato anche presso |
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Capo IV - Servizio di babysitter locale |
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Art. 30 - Caratteristiche e descrizione del servizio1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente normativa possono promuovere il servizio di babysitter locale mediante l'istituzione di un apposito elenco previo avviso pubblico, anche affidando l'attuazione del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 20/2005, |
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TITOLO IV - Requisiti per l'avvio dei servizi sperimentali e ricreativi |
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Art. 31 - Servizi sperimentali1. Il servizio sperimentale presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre tipologie di servizi per la prima infanzia disciplinate dal presente regolamento ed è avviato solo a seguito della positiva valutazione di un progetto nel quale viene esplicitata: a) la descrizione del servizio offerto compresi i requisiti organizzativi e strutturali previsti, la sua differenziazione rispetto agli altri servizi per la prima infanzia, la domanda cui si intende rispondere anche in rapporto all'offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento; b) i t |
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Art. 32 - Servizi ricreativi1. Il servizio ricreativo è teso alla custodia oraria non programmata di bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età in orario diurno. 2. I servizi ricreativi |
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TITOLO V - Segnalazione certificata di inizio attività, vigilanza e controllo |
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Capo I - Segnalazione certificata di inizio attività |
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Art. 33 - Segnalazione certificata di inizio attività1. Il soggetto che intende gestire un servizio del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, per poter avviare il servizio deve presentare al Comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito per brevità SCIA, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445R (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la corrispondenza del servizio alle dispos |
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Art. 34 - Obblighi del gestore del servizio1. Il soggetto gestore del servizio è tenuto a: a) mantenere la struttura e gli impianti in perfetta efficienza provvedendo ad effettuare i controlli e le manutenzioni che competono al gestore stesso; b) comunicare eventuali modifi |
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Capo II - Controlli |
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Art. 35 - Controlli sulla segnalazione certificata di inizio attività1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 20/2005, il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, provvede a verificare a campione la permanenza dei requisiti di avvio di cui al presente regolamento, anche avvalendosi del supporto |
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TITOLO VI - Accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi |
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Art. 36 - (Accreditamento) |
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Art. 37 - (Requisiti e procedura per l’accreditamento e controlli)1. Per essere accreditati i soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, oltre ai requisiti previsti per richiedere l’avvio tramite la Segnalazione Certifica di Inizio Attività (SCIA), devono possedere i requisiti elencati all’articolo 20, comma 2 della LR 20/2005. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della legge regiona |
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TITOLO VII - Norme finali |
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Art. 38 - Trasmissione dei dati alla Regione1. I soggetti gestori alimentano il sistema informativo regionale con i dati anagrafici riguardanti il titolare e il gesto |
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Art. 39 - Disposizioni di coordinamento e transitorie1. I soggetti gestori dei servizi del sistema educativo integrato titolari di autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 [Modifiche alle legge regionale n. 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e legge regionale n. 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale n. 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi], ovvero titolari di autorizzazione provvisoria al funzionamento rilasciata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 29 della legge regionale n. 20/2005 e 56, comma 5, della legge regionale n. 7/2010, entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione definitiva o provvisoria sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina contenuta nel presente regolamento e a presentare una SCIA con le modalità previste dall'articolo 33, tenuto conto delle disposizioni del comma 9. 2. Nel caso in cui il procedimento di autorizzazione, avviato antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2010, non si sia concluso a causa dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di avvio dei servizi di cui alla stessa legge regionale n. 7/2010, i soggetti gestori dei servizi |
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Art. 41 - Entrata in vigore e decorrenza dell'efficacia1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A (riferito all’articolo 37) - Tabella delle dimensioni, degli indicatori e dei descrittori relativi ai requisiti di accreditamento - NIDO D’INFANZIA |
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Allegato B (riferito all’articolo 37) - Tabella delle dimensioni, degli indicatori e dei descrittori relativi ai requisiti di accreditamento - SPAZIO-GIOCO |
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Allegato C (riferito all’articolo 37) - Tabella delle dimensioni, degli indicatori e dei descrittori relativi ai requisiti di accreditamento - CENTRO BAMBINI GENITORI |
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Allegato D (riferito all’articolo 37) - Tabella delle dimensioni, degli indicatori e dei descrittori relativi ai requisiti di accreditamento - SERVIZIO EDUCATIVO-DOMICILIARE |
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