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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 18/02/2003, n. 25
D.L. 18/02/2003, n. 25
D.L. 18/02/2003, n. 25
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 17/04/2003, n. 83 (legge di conversione) riportate in corsivo, in vigore dal 20.4.2003
La legge di conversione ha cambiato il titolo del D.L. 25/2003 in: «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici»
- L. 27/12/2017, n. 205
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, non |
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Art. 1. - Oneri generali del sistema elettrico1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, R sono costituiti da: |
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Art. 2. - Esclusione delle compensazioni1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000. 2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorit& |
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Art. 3. - Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate. 2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, R è prorogato, anche per i procedi |
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Art. 4. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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