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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Industria, Comm. e Art. 26/01/2000
- D.M. 17/04/2001
- D.M. 03/04/2006
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; |
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TITOLO I - Generalità |
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Art. 2. - Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico: a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a segui |
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TITOLO II - Oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE |
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Art. 3. - Definizione degli oneri1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalità specificate all'art. 5, unicamente: a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa de |
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Art. 4. - Criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili1. Agli effetti del presente decreto si applicano, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei costi di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti criteri: a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE; |
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Art. 5. - Quantificazione degli oneri e modalità di reintegrazione e compensazione1. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), viene effettuata annualmente a consuntivo, per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici “esclusi gli impianti di cui all'art. 3, commi 2 e 3,” N1 ed ove sussistano le condizioni di ammissibilità specificate all'art. 4, con la seguente formula: CNR = RR - Σj = 1,...,6Vj * Ej dove: a) CNR rappresenta l'ammontare dei costi che non può essere recuperato; b) RR rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto, come determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al comma 3; c) VJ rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno, determinata secondo quanto previsto al comma 4; d) EJ rappresenta il livello di produzione di energia elettrica di riferimento per l'impianto, nel bimestre J dell'anno, “come definito al comma 8” N2 |
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Art. 6. - Trasferibilità dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti1. Quanto disposto all'art. 5, comma 9, si applica anche nel caso di trasferimento della proprietà o della disponibilità degli impianti ivi considerati. 2. Nel caso di cessione degli impianti e degli impegni contrattuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il cessionario subentra nei diritti ed oneri previsti nel presente titolo. 3. Nel caso di cui al comma 2, l'ammontare complessivo dei co |
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Art. 7. - Ammontare massimo degli oneri1. L'ammontare massimo degli oneri generali di cui all'art. 5, commi 1 e 2 presente titolo è fissato complessivamen |
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TITOLO III - Oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile |
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Art. 8. - Definizione degli oneri1. Sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), qualora tali attività: a) siano svolte dalla società SoGIN - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.a. - anche in consorzio con enti pubblici o altre società che, se a presenza pubblica, posso |
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Art. 9. - Quantificazione degli oneri1. La società Sogin S.p.a. inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità per l'energia e il gas, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi |
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TITOLO IV - Oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico |
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Art. 10. - Definizione degli oneri1. I costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), costituiscono onere generale afferente al sistema elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attività: a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o più delle attività di produzione, |
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Art. 11. - Fondo per la ricerca1. I costi delle attività di cui all'art. 10 sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione de |
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TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 12. - Prezzo all'ingrosso dell'energia1. In via transitoria, fino a quando non avrà raggiunto piena operatività il sistema delle offerte, di cui a |
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Art. 13. - Continuità delle attività di cui ai titoli III e IV1. Fino alla rideterminazione di cui all'art. 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi di cui al titolo III, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, com |
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Art. 14. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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