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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 27/01/2010, n. 32
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- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE); VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88R, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'Allegato B; |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto; b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica; |
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Art. 3 - (Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale)1. L'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale è costituita da: a) i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale; b) i servizi di rete di cui all'articolo 7; |
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Art. 4 - (Metadati)1. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo. 2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubb |
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Art. 5 - (Repertorio nazionale dei dati territoriali)1. Il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 Rcostituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui all'arti |
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Art. 6 - (Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi)1. Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). 1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), so |
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Art. 7 - (Servizi di rete)1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonché per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto: a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati; b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territorial |
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Art. 8 - (Geoportale nazionale)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di Geoportale nazionale. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell'informazio |
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Art. 9 - (Accesso al pubblico)1. Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet. 2. I servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), è escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. 4. In deroga al comma 1, le autorità pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai serviz |
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Art. 10 - (Condivisione e riutilizzo dei dati nell'ambito delle autorità pubbliche)1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente, le autorità pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorità pubbliche consentono ad altre autorità pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. 2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2. 3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i s |
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Art. 11 - (Misure di coordinamento)1. Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 'Tavolo di Coordinamento Stato - regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale’ costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di 'Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale’ e la sua composizione è adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5. 2. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e dell |
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Art. 12 - (Monitoraggio e rendicontazione)1. Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio. 2. L'elenco è pubblicato |
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Art. 14 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pu |
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Art. 15 - (Disposizioni finanziarie)1. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decre |
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Allegato I - Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 11. Sistemi di coordinate Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale. 2. Sistemi di griglie geografiche Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e |
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Allegato II - Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4 comma 11. Elevazione Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce |
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Allegato III - Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 11. Unità statistiche Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici. 2. Edifici Localizzazione geografica degli edifici. 3. Suolo Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell'acqua. 4. Utilizzo del territorio Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). 5. Salute umana e sicurezza Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indica |
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Allegato IV |
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