Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;
Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all’art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, relative all’anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e dispone altresì, all’art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;
Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all’art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%,