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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 07/09/2007, n. 174
D. Min. Economia e Fin. 07/09/2007, n. 174
D. Min. Economia e Fin. 07/09/2007, n. 174
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[Premessa]Il Ministro dell'economia e delle finanze Visto l'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 R e nel presente regolamento, si intende per: a) «SIIQ»: una società per azioni residente, le cui azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati, svolgente, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 6 del presente regolamento, le attività indicate alla successiva lettera c) e che opti per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 119 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296; |
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Art. 2. - Opzione per il regime speciale1. L'opzione per il regime speciale si esercita presentando, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 120, della citata legge n. 296 del 2006, l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. 2. I requisiti previsti dalla norma devono essere posseduti all'inizio del primo periodo d'imposta dal quale il soggetto che esercita l'opzione intende avvalersi del reg |
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Art. 3. - Vigilanza, modifiche statutarie1. Lo statuto della SIIQ e della SIINQ deve prevedere: a) le regole in materia di investimenti; |
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Art. 4. - Applicazione dell'imposta d'ingresso1. Tra gli immobili che per effetto dell'esercizio dell'opzione per il regime speciale si considerano realizzati a valore normale rientrano anche quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria. Possono essere inclusi anche quelli destinati alla vendita, ma a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione. 2. In caso di immobil |
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Art. 5. - Opzione per l'inclusione nel reddito d'impresa1. La scelta per l'inclusione nel reddito d'impresa prevista dall'articolo 1, comma 130 della citata legge n. 296 del 2006 va esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli immobili e i diritti reali su immobili si considerano realizzati a valore normale. |
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Art. 6. - Verifica dei criteri di prevalenza1. Ai fini della verifica delle condizioni di prevalenza dell'attivo patrimoniale destinato alla gestione esente e dei componenti positivi di reddito da essa derivanti, assumono rilevanza i dati risultanti dal bilancio di ciascun esercizio a partire dal primo esercizio di applicazione del regime speciale. 2. Per la verifica del parametro di prevalenza patrimoni |
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Art. 7. - Obbligo di distribuzione dell'utile della gestione esente1. Ai fini della verifica della condizione prevista dall'articolo 1, comma 123, della citata legge n. 296 del 2006 assume rilievo l'utile netto del conto economico derivante dalla gestione esente disponibile, in base alle regole civilistiche, per la distribuzione ai soci. |
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Art. 8. - Imputazione componenti pregressi1. Le plusvalenze realizzate e i contributi incassati in periodi anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione sia stata rinviata ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pres |
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Art. 9. - Trattamento delle perdite fiscali formatesi durante il regime speciale1. Durante il periodo di vigenza del regime speciale, le perdite fiscali della gestione esente non sono compensabili con i re |
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Art. 10. - Coordinamento del regime speciale con l'imposta regionale sulle attività produttive1. Ferma restando l'applicazione delle ordinarie regole previste dal decreto legislativo 15 dicembre |
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Art. 11. - Trattamento e criteri di utilizzazione delle riserve1. Nel prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione dei redditi, le società cui si applica il regime speciale devono dare indicazione degli utili e delle riserve formatesi durante la vigenza del regime speciale, distintamente riferibili alla gestione esente e alla gestione imponibil |
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Art. 12. - Cause di decadenza dal regime speciale1. Qualora per due periodi d'imposta consecutivi uno qualunque dei due parametri di prevalenza della |
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Art. 13. - Consolidato fiscale1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d |
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Art. 14. - Costo fiscale delle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ1. Ai fini dell'applicazione della disciplina sul reddito d'impresa, il costo fiscale delle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ, costituenti immobilizzazioni fina |
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Art. 15. - Disciplina dei conferimenti immobiliari1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 comma 1, secondo periodo, in caso di conferimenti effettuati nell'esercizio di impresa, l'applicazione dell'imposta sostituiva prevista dall'articolo 1, comma 137, della citata legge n. 296 del 2006 può essere richiesta dal conferente anche in relazione a immobili non desti |
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Art. 16. - Operazioni straordinarie1. Ferma restando l'applicazione dei principi generali e delle norme dettate in materia dal testo unico delle imposte sui redditi, le operazioni di fusione, sc |
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Art. 17. - Imposte sui redditi assolte sugli immobili posseduti all'estero1. Per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agl |
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Art. 18. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell |
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