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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 13/07/2007, n. 172/E
Risoluz. Ag. Entrate 13/07/2007, n. 172/E
Risoluz. Ag. Entrate 13/07/2007, n. 172/E
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[Premessa] |
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QuesitoLa società istante svolge in via prevalente attività di produzione, commercializzazione e posa in opera di prodotti siderurgici ed, inoltre, realizza opere e lavori stradali nonché relativi alla sicurezza della viabilità. L’attività principale rientra nel codice 28110 (Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, mentre l’attività secondaria rientra nel codice 45250 (altri lavori speciali di costruzione)della medesima tabella ATECOFIN 2004. Nell’ambito dell’attività di produzione, commercializzazione e posa in opera di prodotti siderurgici, la società ALFA s.p.a. stipula, secondo quanto emerge dall’istanza, contratti di fornitura co |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteIl contribuente, per i quesiti posti, prospetta le seguenti soluzioni: Caso A: la società ALFA s.p.a., nei confronti della società committente, emetterà fattura relativa alla propria fornitura con posa in opera, comprensiva delle prestazioni contrattualmente subappaltate, con applicazione della relativa Iva. Con riferimento ai lavori subappaltati a terzi, contrattualmente qualificati come s |
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Parere dell’Agenzia delle EntrateL’articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha esteso alle prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia l’applicazione dell’istituto del reverse-charge, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Al ricorrere dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma, per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dal subappaltatore, il committente è tenuto ad integrare, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, la fattura emessa nei suoi confronti dal prestatore del servizio senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 citato. Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, è stato chiarito che il settore edile deve essere identificato nell’attività di costruzione e, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato detto sistema, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e alle relative note esplicative, con particolare riferimento alla sezione F della richiamata tabella, che indica i codici riferiti alle attività di «Costruzioni». Il regime del reverse-charge, come chiarito nella menzionata circolare, trova applicazione nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. Per converso, non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. A tale fine, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera, che si differenzia dall’appalto per la prevalenza dell’attività la |
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