L'art. 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) previsto dall'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione, o di ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
L'applicazione del meccanismo è stata sospesa fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 R(Legge finanziaria 2007).
Le circolari n. 37/E e n. 11/E, rispettivamente del 29 dicembre 2006 e 16 febbraio 2007, hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera nel settore edile, nei confronti di un altro soggetto IVA, operante anch'esso nel settore edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore.
Le richiamate circolari hanno chiarito che un soggetto deve riteners