Registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006. Articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006.
Circ. Ag. Entrate 16/11/2006, n. 33/E
L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla registrazione dei contratti di locazione soggetti ad IVA in corso alla data del 04/07/2006. Si ricorda infatti che l'art. 35 del D.L. 223//2006 (cosiddetto "decreto Bersani", convertito in legge dalla L. 248/2006), ha modificato il regime fiscale IVA della locazione, anche finanziaria, di immobili. Una norma ad hoc, inoltre (comma 10-quinquies del citato art. 35), ha dettato regole specifiche per i contratti di locazione assoggettati a Iva in base alle disposizioni in vigore prima del 04/07/2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) ed in corso di esecuzione a tale data. Per tali contratti, in particolare, è stato previsto che, ai fini del pagamento dell'imposta di registro dell'1%, prevista dal DPR 131/1986, le parti debbano presentare una dichiarazione, seguendo le indicazioni successivamente fornite con l'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14/09/2006. Tra le precisazioni fornite dalla circolare in commento si segnalano sinteticamente le principali:
la base imponibile è determinata dall'ammontare dei canoni riferibile al periodo che va dal 04/07/2006 fino alla scadenza contrattuale, tenendo presente che le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni vanno ragguagliate a mensilità intere;
l'imposta di registro può essere versata in un'unica soluzione o annualmente; in questo secondo caso per le annualità contrattuali successive il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'annualità precedente della locazione utilizzando la procedura telematica;
nel caso in cui l'annualità in corso al 04/07/2006 scada entro il 30/11/2006 si dovrà effettuare in via telematica anche il versamento dell'imposta relativa all'annualità successiva senza sanzioni e interessi.
per i contratti in vigore da tempo remoto, al fine di stabilire la scadenza, non va indicata quale data di decorrenza delle nuove disposizioni il 04/07/2006, ma la data effettiva di inizio della locazione; vanno poi considerati i periodi successivi di proroga.
i contratti già registrati in passato a tassa fissa vanno nuovamente dichiarati in quanto soggetti ad IVA, ma senza pagamento dell'imposta di bollo; non è previsto il recupero dell'imposta di registro assolta a suo tempo in misura fissa.
l'adozione della procedura telematica non è richiesta per i contratti con riferimento ai quali la registrazione venga effettuata da conduttori persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, eccezion fatta per i casi in cui i contribuenti siano in ogni caso obbligati alla registrazione telematica, come avviene quando possiedono almeno cento unità immobiliari.
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Premessa
La presente circolare illustra le modalità di registrazione e di versamento dell’imposta proporzionale di registro per i contratti di locazione, anche finanziaria, e di affitto di fabbricati, già assoggettati
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1. Regime fiscale delle
locazioni
L’articolo 35, comma 8, lettera a), numero 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in seguito decretolegge), ha modificato profondamente il regime fiscale, ai fini dell’imposizione sul valore aggiunto, delle prestazioni di locazione, anche finanziaria, e di affitto aventi ad oggetto beni immobili, attraverso la riformulazione dell’articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.R
La nuova disciplina IVA, illustrata con la circolare n. 27 del 2006, prevede che talune delle operazioni in discorso, precedentemente soggette al tributo, sono ora considerate esenti.
Più nello specifico, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8), del D.P.R n. 633 del 1972, nella formulazione in vigore fino al 3 luglio, erano imponibili all’IVA le seguenti prestazioni:
— locazioni finanziarie di qualsiasi tipologia di immobile, sia di tipo residenziale che di tipo diverso;
— locazioni e affitti di immobili strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (identificati catastalmente nelle categorie C, D
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Trattamento delle locazioni ai
fini dell’imposta di registro
a) A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge (articolo 35, comma 10, lettere b) e c)) all’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 R e all’articolo 5, comma 1, della
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2. Obbligo di registrazione dei
contratti di locazione in corso al 4 luglio, precedentemente
assoggettati ad IVA
Ai sensi del comma 10-quinquies del citato articolo 35 del decreto-legge, i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base alle disposizioni in
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3. Contratti da registrare
Devono essere assoggettati all’imposta di registro, secondo le modalità disciplinate dal richiamato provvedimento, i contratti che, fino al 4 luglio, erano soggetti al regime di imponibilità ad IVA e che a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge rientrano nel regime di esenzione.
In particolare sono interessati alla procedura in discorso i seguenti contratti, elencati nell’allegato 1 del provvedimento e contraddistinti dai codici da 04 a 10:
— locazioni finanziarie di beni immobili ad us
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4. Soggetti obbligati alla
registrazione
Sono obbligati alla registrazione in esame, con assunzione di responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 131 del 1986, i contraenti (persone fisiche e giuridiche) che siano parti del rapporto contrattuale in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006.
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4.1. OPZIONE PER IL REGIME IVA
Avvalendosi della procedura di registrazione prevista dal menzionato provvedimento, i locatori (concedenti per i contratti di leasing) interessati po
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5. Modalità di
registrazione
Le modalità di registrazione telematica - diretta o tramite intermediari - nonché la relativa procedura di abilitazione sono, in linea di massima, le stesse in uso per i contratti di locazione e affitto di immobili; pertanto, si rinvia a quanto chiarito con le circolari del 7 gennaio 2002, n. 3/E, e del 20 febbraio 2002, n. 52/E.
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6. Base imponibile dell’imposta
di registro
La base imponibile dell’imposta di registro per i contratti di locazione, individuata dall’articolo 43, comma 1, lettera h), del relativo testo unico, è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto (cfr. Circolare del 16 gennaio 1998, n. 12/E, par. 4).
Occorre considerare che l’obbligo di registrazione in termine fisso per la tipologia dei contratti in esame, in corso alla data del 4 luglio 2006, riguarda i contratti che al momento della stipula, essendo imponibili ad IVA, non erano sottoposti a registrazione, se non in caso d’uso (articolo 1, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte II, TUR).
È evidente che, per i predetti contratti, nel determinare la base imponibile non si debba tenere conto dei canoni di locazione maturati prima del 4 luglio 2006. Pertanto la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è determinata dall’ammontare dei canon
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6.1. DETERMINAZIONE E
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
L’articolo 2.1 del provvedimento dispone che l’imposta può essere versata in unica soluzione ovvero anno per anno.
Qualora il contribuente opti per il versamento annuale il primo versamento, riferito alla annualità in corso al 4 luglio, dovrà essere commisurato ai canoni relativi al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza della annualità in corso alla medesima data. Per le annualità successive, l’imposta dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’annualità precedente, utilizzando la procedura prevista dal provvedimento in esame.
Si segnala, peraltro, che qualora l’annualità in corso al 4 luglio venga a scadere in data antecedente alla registrazione del contratto (da effettuarsi tra il 1° e il 30 novembre, come disposto con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia), occorre farsi carico anche del versamento dell’imposta relativa alla annualità successiva. Ad esempio se il contratto è stato stipulato il 25 settembre 2005, dovrà essere versata entro il medesimo termine del 30 novembre 2006, non solo l’imposta relativa alla prima annualità, limitatamente al periodo dal 4 luglio al 25 settembre 2006, ma anche quella relativa alla annualità
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7. Cessioni, risoluzioni e
proroghe del contratto
Le modalità telematiche di registrazione e di versamento dell’imposta, così come disciplinate dal menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia, si applicano an
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7.1 CESSIONI DI CONTRATTO
Come precisato con circolare 9 luglio 2003, n. 36/E, R la cessione di contratto, se e
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7.2. RISOLUZIONI E PROROGHE
Nulla è innovato circa le modalità di determinazione dell’imposta in caso di riso
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8. Contratti stipulati
successivamente al 4 luglio 2006
Per i contratti di locazione, anche finanziaria, stipulati nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del decreto-legge (4 luglio 2006) e quella di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2006), la medesima legge di conversione n. 248 del 2006 non reca disposizioni specifiche.
Peraltro, considerazioni logico-sistematiche portano a ritenere che anche i contratti stipulati dopo il 4 luglio 2006 e in corso di esecuzione alla data del 12 agosto 2006 devono essere registrati nei termini e con le modalità previste dal provvedimento del 14 settembre 2006 del Direttore dell’Agenzia, sempreché non siano già stati assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale.
In tale ultima ipotesi, l’eventuale opzione per l’imponibilità IVA potrà essere effettuata tramite presentazione (o invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) al comp
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