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Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/12/2005, n. 2699

Articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relativo a «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali». Circolare esplicativa.
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[Premessa]


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1. Premessa

La presente circolare disciplina la materia di cui all’art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 R nei limiti delle competenze dello Stato, fatte salve quelle regionali.

L’art. 32 della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, al fine di consentire la regolarizzazione e la riqualificazione urbanistica ed edilizia del territorio, ha previsto la possibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per le opere realizzate in modo non conforme alla disciplina vigente.

Lo scopo delle nuove disposizioni è quello di avviare un riassetto complessivo delle zone degradate a causa del proliferare dell’abusivismo edilizio. Quanto innanzi, tenuto conto, da un lato del particolare pregio storico, architettonico, paesistico ed ambientale di determinati ambiti territoriali e, dall’altro dell’esigenza di prevedere appositi strumenti sanzionatori e sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nella adozione degli strumenti urbanistici generali (art. 32, commi 7 e 8).

In base al comma 2 dell’art. 32, la normativa sul condono è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico sull’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, R conformemente a quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, con il quale è stata introdotta una nuova configurazione dei rapporti tra fonti normative statali e regionali.

Al riguardo, appare opportuno evidenz

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2. Termini per la presentazione della domanda di sanatoria, oblazione ed oneri concessori

Le sentenze della Corte costituzionale numeri 196, 198 e 199 fanno salva la possibilità delle regioni di disciplinare, con proprie leggi, le modalità di presentazione delle domande di condono disciplinando diversamente anche gli effetti del prolungato silenzio del comune sulle domande stesse. Compete, inoltre, alle regioni la facoltà di disciplinare diversamente dalla normativa statale la misura dell’anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento.

In esecuzione della citata sentenza è stato emanato l’art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 20 luglio 2004, n. 191.R

In mancanza di disciplina regionale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 168/2004, trovano applicazione le regole stabilite nella normativa nazionale, come modificata dalla suddetta legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del citato decreto-legge n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

La domanda di condono deve essere accompagnata dall’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, secondo le misure e le modalità indicate nell’allegato 1 della legge.

La presentazione della istanza per la definizione dell’illecito edilizio al comune competente, con l’attestazione suddetta, deve avvenire, a pena di decadenza, tra l’11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004. Alla domanda va allegata la documentazione di cui al comma 35 dell’art. 32.

In ba

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3. Ambito soggettivo di applicazione

Circa i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di sanatoria, l’art. 32 della legge. n. 326/2003 nulla innova la disciplina contenuta nell’art. 31 della legge n. 47/1985.

Nel richiamare pertanto le indicazioni contenute nelle circolari applicative del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente 30 luglio 1985, n. 3357/25 e 17 giugno 1995, n. 2241/UL, si ritiene opportuno indicare brevemente le principali categorie dei soggetti che hanno titolo a richiedere la sanatoria.

Sono legittimati, innanzitutto, i proprietari delle opere abusive.

Va precisato che in situazioni di condominio l’istanza potrà essere pres

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4. Ambito oggettivo di applicazione

Anche per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, la Corte costituzionale ha fatto salva, in ogni caso, la possibilità per le leggi regionali di determinare limiti volumetrici da ammettere a sanatoria in misura inferiore a quelli previsti dal legislatore statale. In mancanza di disciplina regionale trova applicazione quanto stabilito dalle norme nazionali.

Ai sensi del comma 25 dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, i capi IV e V della legge n. 47/1985, e successive modificazioni ed integrazioni, come successivamente modificate dall’art. 39 della legge n. 724/1994, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’art. 32 della legge n. 326/2003, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.

Il legislatore fa riferimento a due fattispecie:

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5. Tipologie di abuso sanabili

La Corte costituzionale ha fatto salva la facoltà del legislatore regionale di determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’allegato 1 della legge n. 326/2003. In mancanza di disciplina regionale si applicano le disposizioni nazionali.

Il comma 26 dell’art. 32 della legge n. 326/2003, facendo rinvio all’allegato 1 della medesima legge, stabilisce quali siano le tipologie di abuso ammesse a sanatoria in base al nuovo condono edilizio. Le stesse sono state aggiornate e modificate, rispetto alla definizione originaria contenuta nella legge n. 47/1985 e riconfermata dalla legge n. 724/1994. Si è tenuto conto sia dell’entrata in vigore delle norme relative alla disciplina dell’attività edilizia, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia dell’esigenza di semplificare l’individuazione dell’abuso edilizio, in relazione alla categoria di intervento eseguito. Permane, comunque, la classificazione delle tipologie di abusi in relazione alla gravità dell’illecito commesso.

Tipologia 1: si tratta dei cosiddetti abusi sostanziali, vale a dire di opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Tipologia 2: si tratta dei cosiddetti abusi formali, vale a dire opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore delle nuove norme sul condono edilizio.

Tipologia 3: opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Relativamente alla fattispecie della ristrutturazione edilizia appare opportuno rinviare a quanto contenuto nella circolare interpretativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4174 del 7 agosto 2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003), relativa alla inclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia. Ai sensi dell’art. 3, lettera d) del testo unico sull’edilizia, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare alla creazione di organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Gli interventi comprendono i

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6. Immobili sottoposti a vincolo

La possibilità di sanatoria per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo è regolata dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, nonché dal comma 27 dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003.

L’art. 32 della legge n. 47 del 1985, come sostituito dall’art. 32 comma 43, della legge n. 326/2003, pone un principio di carattere generale in base al quale il rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

In particolare, il riformulato art. 32 della legge n. 47/1985 prevede per tutte le tipologie di vincolo che, decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, si formi il silenzio-rifiuto (a differenza della precedente disciplina che prevedeva in alcuni casi il formarsi del «silenzio-assenso»).

Al fine di accelerare la procedura di valutazione delle istanze volte al rilascio del parere suddetto e consentire la contestuale valutazione degli interessi coinvolti nella fattispe

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7. Esclusioni della sanatoria

Oltre ai casi di cui ai punti d) ed e) del comma 27 dell’art. 32 sono espressamente escluse dal condono le opere:

non suscettibili di adeguamento antisismico a

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8. Disposizioni per contrastare l’abusivismo edilizio

Oltre alle disposizioni relative al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, l’art. 32 contiene una serie di norme dirette a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Si citano le misure più importanti.

a) Demolizione opere abusive.

Il comma 49-ter dell’art. 32 della legge n. 326/2003 aveva sostituito interamente l’art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, configurando un nuovo ruolo del prefetto nell’ambito del procedimento di repressione dell’abusivismo edilizio. Il comma succitato, tuttavia, è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 196 del 2004.

Pertanto, rivive il testo dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel contenuto vigente prima della sostituzione operata dal comma 49-ter dell’art. 32 della legge n. 326/2003.

Al fine di sostenere l’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo di rotazione denominato «fondo per le demolizioni delle opere abusive» dotato dell’importo massimo di 50 milioni di euro per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’art. 27, comma 2, del decr

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