L’Agenzia delle entrate torna sulla questione del trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di un atto di cessione di area compresa in un programma di intervento per lo sviluppo di un comparto edificabile, con l’intento di precisare l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 33, comma 3, della L. 388/2000.
Dette agevolazioni consistono nell’applicazione dell’imposta di registro dell’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Si ricorda inoltre che il comma 30 dell’art. 2 della L. 24.12.2003, n. 350, dispone che in caso di piani attuativi di iniziativa privata, le agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell’art. 33 della citata L. 388/2000 si applicano in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.