La circolare fornisce chiarimenti in merito alla pratica applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dei lavori pubblici, introdotte dal comma 550 dell’art. 1 della L. 30.12.2005, n. 311 (Legge
finanziaria 2005). Detto comma 550 ha rivisto l’art. 26 della L. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), relativo alla disciplina economica dell’esecuzione dei lavori, disponendo che qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%.
La rilevazione dei prezzi avviene tramite apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2005.