Il provvedimento, ai fini dell’applicazione del meccanismo revisionale previsto dall’articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della L. 11.2.1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), così come introdotti dalla L. 30.12.2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), individua:
– i prezzi medi per l’anno 2003 relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali verificatesi nell’anno 2004 per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art. 26, comma 4-bis della L. n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
– le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell’anno 2004 per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art. 26, comma 4-bis della L. n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati per l’anno 2003.
Il citato comma 550 ha rivisto l’art. 26 della L. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), relativo alla disciplina economica dell’esecuzione dei lavori, disponendo che qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%.
La rilevazione dei prezzi avviene tramite apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2005. Il primo di detti decreti, il D.M. 30.6.2005, contiene la rilevazione dei prezzi per il 2003.