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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Att. Produttive 28/07/2005
D. Min. Att. Produttive 28/07/2005
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[Premessa]Il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Premesso che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decre |
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Art. 1. - Finalità1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia e |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, R escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti: a) impianto o sistema fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori; b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di |
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Art. 3. - Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone |
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Art. 4. - Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti1. «Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 7, possono accedere» N1 all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all'art. 7. 2. Possono accedere all'in |
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Art. 5. - Criteri per la determinazione dell'entità dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, «nel limite dell’ener |
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Art. 6. - Criteri per la determinazione dell'entità dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori sono stabiliti come segue: |
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Art. 7. - Criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione e modalità per la determinazione dell'incentivazione effettivamente riconosciuta1. "Nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, l’1 e il 30 giugno, l’1 e il 30 settembre, l’1 e il 31 dicembre di ciascun anno" N1 il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto attuatore. Alla domanda è allegato il progetto preliminare dell'impianto. "Nel caso di impianti di cui all’art. 6, comma 3, alla domanda è allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. L’assenza della predetta dichiarazione comporta l’inammissibilità della domanda".N1 2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 include una scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo |
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Art. 8. - Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto1. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto, di cui all'art. 7, comma 1, e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, R e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all'art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta, in maniera conforme alla disciplina di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del medesimo |
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Art. 9. - Modalità per l'erogazione dell'incentivazione1. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7 tr |
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Art. 10. - Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, R anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione. 2. Le tariffe incentiv |
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Art. 11. - Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare1. In attuazione dell'art. 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, |
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Art. 12. - Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione e criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione |
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Art. 13. - Attività di monitoraggio e disposizioni finali1. N8 Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, |
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Allegato 1 - NORME TECNICHE RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL PRESENTE DECRETOCEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria; CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente; CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento; CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete; CEI EN |
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