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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 02/07/2004, n. 184
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; |
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Capo I - Organizzazione del Ministero |
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Art. 1. - Organizzazione centrale e decentrata1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. 2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirig |
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Art. 2. - Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti1. È istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazio |
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Capo II - Attribuzioni dei Dipartimenti |
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Art. 3. - Aree funzionali1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, R come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed |
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Capo III - Articolazione dei Dipartimenti |
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Art. 4. - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è così articolato: a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali; b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei; c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio; d) Direzione generale per le reti; e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici; f) Ufficio generale del Dipartimento. 2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti; b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale; d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici; |
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Art. 5. - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è così articolato: a) Direzione generale per le strade e autostrade; b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali; c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative; d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici; e) Ufficio generale del Dipartimento. 2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attività di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti; b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario; c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade; |
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Art. 6. - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo è così articolato: a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno; b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima; c) Direzione generale per la navigazione aerea; d) Ufficio generale del Dipartimento. 2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina della navigazione marittima; b) disciplina internazionale dei t |
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Art. 7. - Dipartimento per i trasporti terrestri1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è così articolato: a) Direzione generale per la motorizzazione; b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose; c) Direzione generale del trasporto ferroviario; d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; e) Ufficio generale del Dipartimento. 2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; |
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Art. 8. - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ricerca e soccorso in mare; |
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Capo IV - Organizzazione decentrata |
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Art. 9. - Servizi integrati infrastrutture e trasporti1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate: 1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino; 2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova; 3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; 4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede i |
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Art. 10. - Competenze dei SIIT1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonché altre attività tecnico-amministrative su base convenzionale. 2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività: |
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Art. 11. - Organizzazione1. L'organizzazione dei SIIT è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa è, altresì, ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto. 2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica. 3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato &egrav |
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Capo V - Dotazione organica e norme finali |
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Art. 12. - Dotazione organica1. La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento. |
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Art. 14. - Verifica dell'organizzazione del Ministero1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articol |
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Art. 15. - Abrogazioni e modificazioni di norme1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: |
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Art. 16. - Disposizioni transitorie e finali1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubbl |
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Tabella A - (prevista dall'art. 1, comma 3)
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