D. P.C.M. 13/09/2002 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.C.M. 13/09/2002

Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 27/04/2004
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 R, recante riforma della legis

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Art. 1.

1. Sono approvati i princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico definiti dall'allegato accordo che costitui

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Allegato (art. 1, comma 1)


Conferenza Stato-regioni

Seduta del 14 febbraio 2002


Oggetto: Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 R, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che all'art. 2, comma 4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, recante «Princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» attuativo del richiamato art. 2, comma 4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135 R, nel testo trasmesso dal Ministero delle attività produttive con nota prot. n. 1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 R, che all'art. 4, dà facoltà a Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso il loro positivo avviso sui princìpi individuati nello schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo è materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento tal quale;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 R, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:


Art. 1.

I princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, nonché degli operatori e dei lavoratori del settore.

Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 R, sono definiti secondo le modalità di seguito indicate:

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