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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Interno 14/12/1994, n. 559
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[Premessa] |
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PremessaIl nuovo regime delle "cautele" antimafia si articola in più gradi e fasi, in adesione ai dive |
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Fascia "esente"Già l'art. 5 della predetta legge di delega ha precisato che sono esenti da certificazioni, dichiarazioni sostitutive e altre analoghe indicazioni, i subcontratti e contratti, le erogazioni, le concessioni e le autorizzazioni relative, il cui valore non supera i 50 milioni di lire. |
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Fascia soggetta alle "comunicazioni" prefettizieNei casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile e nei casi in cui è superato il limite di valore dei 50 milioni di lire, fino ai più elevati limiti di valore definiti dall'art. 4 del decreto legislativo, gli atti, i |
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Fascia soggetta alle più dettagliate informazioniI parametri formali e la casistica predefinita, che ancora caratterizzano la "fascia" precedente, non esauriscono, invece, le "cautele antimafia", nel senso ampio sopra precisato, per i contratti e subcontra |
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IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 2Per la fascia dì valore intermedia e per l'attività provvedimentale non suscettibile di una quantificazione per valore, il sistema delle segnalazioni informatiche, e quello delle comunicazioni scritte di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 490/1994 costituisce la nuova disciplina di riscontro formale dell'esistenza o meno delle cause di interdizione |
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Soggetti tenuti o abilitati a richiedere le "comunicazioni"I soggetti tenuti e abilitati a richiedere le "comunicazioni" previste dall'art. 2 del decreto legislativo sono gli stessi tenuti o abilitati a richiedere le note "certificazioni" della precedente disciplina, ad esclusione dei privati interessi, ai quali, quindi, nessun onere deve esser fatto ricadere |
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Competenza territorialeAnche per i profili territoriali, in ordine alla individuazione della prefettura competente, è opportuno fare riferimen |
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Efficacia temporale delle "comunicazioni"Va sottolineata la necessità di effettuare la richiesta di "comunicazione" nella fase immediatamente precedente l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento o del contratto, come indicato dalla circolare 20-6-1994 USG, n. 2481, onde evitare il susseguirsi di più richieste per il medesimo atto e per i medesimi soggetti. Poiché non si tratta più di "certificazione" disponibile da parte dei privati, ma di "comunicazione" fra soggetti pubblici, il pro |
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Efficacia delle "certificazioni" già acquisiteDi seguito a circolare telegrafica pari numero del 7 agosto u.s., si conferma che per i procedimenti |
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Ambito soggettivo delle "comunicazioni"L'ambito soggettivo delle "comunicazioni" prefettizie di cui all'art. 2 del decreto legislativo è costituito, dal lato passivo, dalle persone fisiche di volta in volta interessate e dagli altri soggetti indicati nell'allegato 5 del medesimo provvedimento. S |
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Ambito oggettivoA parte le già rilevate destinazioni per "fasce" di valore ed i casi in cui, per ragioni di urgenza, può procedersi sulla base delle dichiarazioni sostitutive degli interessati, (vedi il prossimo paragrafo), si osserva che non sono sostanzialmente mutati, rispetto al precedente regime delle "certificazioni", gli ambiti oggettivi esclusi dal regime delle "certificazioni", gli ambiti oggettivi esclusi dal regime delle "comunicazioni antimafia", salvo gli effetti dell'abrogazione de |
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AUTOCERTIFICAZIONIPer evidenti esigenze di urgenza e di semplificazione, gli organi della pubblica amministrazione e gli altri soggetti tenuti a richiedere le "comunicazioni" di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 490/1994 possono procedere sulla base di autocertificazioni, in luogo delle predette "comunicazioni", nei casi previsti dall'art. 3 e dall'allegato 2 del medesimo decreto legislativo. |
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LE INFORMAZIONI DEL PREFETTO EX ART. 4Già nella vigenza della precedente normativa si è posto più volte il problema di quali cautele debbano adottare il prefetto e gli organi della pubblica amministrazione quando, pur in assenza delle specifiche cause di interdizione previste dalla legge, emergessero ulteriori controindicazioni al rapporto fra determinati soggetti e la stessa pubblica amministrazione. |
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Indicazioni di carattere procedurale.I soggetti tenuti a richiedere le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 sono quelli indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, sempre che i contratti e subcontratti, le concessioni e le erogazioni di interesse rientrino nelle categorie elencate nell'allegato 3 del medesimo decreto. Non rientrano, quindi, nell'ambito di applicabilità delle norme i contratti e subcontratti attinenti ad opere, |
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DecorrenzaLa previsione, contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994, di specifiche indicazioni p |
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Contenuto delle informazioniVerificata la completezza della richiesta, i prefetti procederanno innanzi tutto alla verifica della esistenza o meno, a carico dei soggetti ivi indicati, delle cause di interdizione previste dalla legge [art. 10 legge n. 575/1965; allegato 1 del decreto legislativo n. 490/1994], nonché - salvo che la predetta verifica abbia già evidenziato le citate cause interdittive - della esistenza o meno di notizie ed elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese o società interessate, da parte della delinquenza organizzata. Per l'eventuale attivazione di più estese verifiche, da svolgere con la necessaria attenzione alla celerità del procedimento, i prefetti potranno trarre utili indicazioni, dalla consultazione degli archivi informatici comunque disponibili, oltre che dagli atti d'ufficio. Nel caso in cui sia accertata la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla legge [art. 10 legge n. 575/1965; allegato 1 al decreto legislativo n. 490/1994] ciò sarà comunque sufficiente per produrre gli effetti interdittivi dell'art. 4 in questione, per cui se ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione, Ente, società, azienda o impresa richiedente. |
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