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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. LL.PP. 09/05/2001
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[Premessa]Il Ministro dei lavori pubblici di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, R stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze per |
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Art. 3 - (Pianificazione territoriale)1. Le province e le città metropolitane, ove costituite, individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono |
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Art. 4 - (Pianificazione urbanistica)1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli |
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Art. 5 (Controllo dell'urbanizzazione)1. Le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità, secondo le specificazioni e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto: a) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo; b) per gli stab |
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Art. 6 - (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e petroliferi)1. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, |
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Allegato |
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Criteri guida per l'applicazione del Decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato - Regioni |
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Sommario1. Premessa 2. Pianificazione territoriale 3. Pianificazione urbanistica 3.1 Elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" RIR |
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1. PremessaLa finalità generale del decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e con la Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 R è quella di definire i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. La novità del decreto interministeriale consiste, quindi, nel regolamentare un processo |
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Nota:La formulazione del presente allegato tiene conto dei due diversi approcci tecnico-scientifici invalsi nell'uso internazionale: - basato su parametri deterministici, nel quale, sulla base di distanze di danno tipiche e generiche, vengono fissate delle distanze di separazione tra stabilimenti e zone urbanizzate; - basato sulla valutazione del rischio, nel quale vengono effettuate delle valutazioni di compatibilità tra lo stabilimento e gli elementi territoriali effettivamente presenti sulla base del rischio associato agli scenari incidentali specifici dello stabilimento in esame. ll grado di semplificazione insito nell'approccio deterministico e la significativa rigidità di applic |
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2. Pianificazione territorialeLa pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi. A tal fine, sulla base dei criteri esposti nel presente allegato, nell'ambito della determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio è possibile individuare gli interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti, con riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc. |
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3. Pianificazione urbanisticaL'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 individua tre ipotesi: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. Le prime due fattispecie (a, b) hanno origine da una proposta o comunque da un intervento posto in essere dal gestore. In tal caso, l'Amministrazione comunale deve: - verificare, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabili |
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3.1. Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" - RIRL'Elaborato Tecnico consente una maggiore leggibilità e una più chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e approvazione sia in quelle di attuazione. La presenza di una serie di elaborati "autosufficienti" sia pure evidentemente in stretto rapporto con i più generali contenuti del piano - potrà inoltre favorire il rapporto tra autorità a vario titolo competenti, nel corso dell'iter di formazione del |
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4. Programmi integratiPer l'eventuale promozione di un programma, integrato di intervento, o di altro strumento equivalente, l'Allegato Tecnico deve contenere, oltre a quanto specificato nel punto 3.1, una analisi socio-economica e finanziaria, nonché di fattibilit&agr |
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5. Fasi del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici.In relazione a quanto si espone dettagliatamente in seguito circa gli elementi di valutazione della interazione degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 con la pianificazione esistente, si riporta la sintesi delle fasi logiche del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica. Fase 1: identificazione degli |
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6. Individuazione e disciplina delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione |
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6.1. Individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabiliGli elementi tecnici utili ai fini di una valutazione di compatibilità territoriale e ambienta |
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6.1.1. Elementi territoriali vulnerabiliLa valutazione della vulnerabilità del territorio, attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti, in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degl |
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Tabella 1 - Categorie territoriali |
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Categoria A1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazion |
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Categoria B1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m². 2. Luoghi di concentrazio |
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Categoria C1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m². |
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Categoria D1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazion |
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Categoria E1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazion |
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Categoria F1. Area entro i confini dello stabilimento. 2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone. La categorizzazione del territorio esposta nella Tabel |
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6.1.2. Elementi ambientali vulnerabiliCon particolare riferimento, al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente: - Beni paesaggistici e ambientali (decreto legis |
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6.2. Determinazione delle aree di danno |
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6.2.1. Valori di sogliaIl danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale media |
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Tabella 2 - Valori di soglia
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NotaLe tipologie di effetti fisici da considerare sono le seguenti: Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE) I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente, per unità di superficie esposta (kW/m²). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto, in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell'esposizione. Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball) Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infiammabile pressurizzato, è caratterizzato da |
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6.2.2. Aree di dannoLa determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore nella considerazione delle specificità della propria situazione, corrispondentemente alle tipologie di danno e secondo i livelli di soglia indicate in Tabella 2. |
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6.3. Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientaleLa valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, deve essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni pertine |
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6.3.1. Compatibilità territoriale |
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Tabella 3a - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
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Tabella 3b - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)
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6.3.2. Depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossiciNel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti all'articolo 8 de |
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6.3.3. Compatibilità con gli elementi ambientaliNei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, dovranno tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale. Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli element |
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7. Informazioni relative al controllo dell'urbanizzazione |
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7.1. Informazioni fornite dal gestoreIl gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorità competenti le seguenti informazioni: - Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia di cui al paragrafo 6.2.1., ognuna misurata dall'effettiv |
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7.2. Valutazioni fornite dall'autorità all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, l'autorità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie: - per gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 8 del decreto suddetto, le informazioni che il gestore è tenuto a riportare nel rapporto di |
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