Circ.Min. LL.PP. 16/03/1995, n. 1150 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ.Min. LL.PP. 16/03/1995, n. 1150

Art. 11, comma 6, del D.L. 1022/65, convertito dalla L. 1179/65: assegnazione o vendita degli alloggi fruenti di mutui edilizi agevolati.
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TESTO DEL DOCUMENTO


L'art. 11, comma 6, del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito dalla L. 1° novembre 1965, n. 1179, Re successive modificazioni, stabilisce che l'assegnazione o la vendita degli alloggi fruenti dei mutui edilizi agevolati, disciplinati dalla stessa legge e dalle successive leggi che alla medesima fanno rinvio, non può aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Gli assegnatari e gli acquirenti, o i soggetti operatori che hanno realizzato l'intervento, sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita.

L'applicazione di tale disposizione deve essere coordinata con quanto stabilito dall'art. 24, commi 1 e 2, della L. 5 agosto 1978, n. 457, R e successive modificazioni, secondo il quale, per gli acquirenti e gli assegnatari di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie finanziate con leggi anteriori che superino i limiti di reddito stabiliti dalle medesime leggi valgono le modalità di determinazione del reddito previste dall'art. 21 della L. n. 457/1978,R con applicazione, nel caso in cui rientrino entro i limiti massimi previsti dall'art. 20 della stessa L. n. 457/1978,R del tasso del 9 per cento, non soggetto a revisione biennale, con decorrenza dalla prima rata semestrale immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario.

Qualora, invece, il reddito dell'acquirente o dell'assegnatario superi anche i limiti in vigore ai sensi dell'art. 20 della L. n. 457/1978, troverà applicazione, per gli interventi per i quali alla data del 20 agosto 1978 non sia stato effettuato il frazionamento del mutuo, l'art. 23 della medesima L. n. 457/1978.R

Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate si evince che il legislatore ha inteso individuare i seguenti momenti procedurali:

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