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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. LL.PP. 21/12/1994
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[Premessa]IL Ministro dei lavori pubblici Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493; Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprie |
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Art. 1.Le disponibilità finanziarie a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 feb |
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Art. 2.Possono richiedere i finanziamenti di cui al precedente art. 1 i soggetti individuati dall'art. 3 del |
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Allegato |
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Art. 1. - Disponibilità finanziarie1. Le disponibilità finanziarie a valere sul fondo di lire 288 miliardi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio |
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Art. 2. - Obiettivi del programma1. I programmi di riqualificazione urbana si propongono di avviare il recupero edilizio e funzionale |
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Art. 3. - Soggetti beneficiari dei finanziamenti1. Possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 1: a) i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i comuni con essi confinanti ovvero ricadenti in aree metropolitane da definirsi ai sensi della legge n. 142/1990; |
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Art. 4. - Ambiti di intervento1. Il comune delimita l'ambito territoriale oggetto del programma in ragione: a) dell'ampiezza e della consistenza del degrado edilizio (fatiscenza degli edifici), urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria e s |
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Art. 5. - Interventi previsti1. I singoli interventi sono inclusi nei programmi in quanto rivolti alla riqualificazione degli ambiti di intervento nel loro complesso. I programmi hanno, pertanto, carattere unitario e consistono in un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e di interventi privati realizzati in regime di convenzione. |
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Art. 6. - Procedure di programmazione comunale1. Il comune specifica, qualificandoli e, ove possibile quantificandoli, obiettivi e contenuti del programma |
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Art. 7. - Contenuti degli atti d'obbligo e degli schemi delle convenzioni per l'attuazione del programma1. Gli atti d'obbligo di cui all'art. 3, comma 4, contengono l'impegno da parte dei proprietari di immobili, o loro mandatari, oggetto di proposte che richiedono una variante allo strumento urbanistico, a realizzare con proprie risorse una quota di interventi pubblici unitamente a quelli privati attuabili a seguito dell'eventuale approvazione della variante stessa. Contengono, altresi, l'impegno a sottoscrivere la eventuale polizza assicurativa di cui all'art. 17, comma 2, lettera e). 2. |
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Art. 8. - Realizzazione degli interventi pubblici1. La realizzazione degli interventi pubblici può essere effettuata mediante: a) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 1; b) fondi derivanti d |
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Art. 9.- Finanziamento degli interventi privati1. Il finanziamento degli interventi privati può essere effettuato, oltre che con risorse private, anche con il contributo pubblico, a valere sui fondi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità: a) contributo in conto capitale attribuito ai proprietari singoli, riuniti in consorzi |
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Art. 10. - Affidamento degli interventi pubblici1. L'affidamento degli interventi pubblici é effettuato mediante: a) appalto, da effettuare con gara pubblica, ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere con contributo pubblico a totale copertura del costo dell'intervento ovvero con contributo pubblico superiore al 50% |
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Art. 11. - Requisiti dei proponenti privati1. Gli interventi privati previsti nel programma sono attuati da: |
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Art. 12. - Procedure di formazione e approvazione del programma1. Ai fini del finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, é determinata la seguente procedura: a) i comuni entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, provvedono a quanto previsto dall'art. 6 e trasmettono al Segretariato generale del CER le proposte di programma. Sono prese in considerazione proposte pervenute anche dopo il termine predetto, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue; b) il Segretariato generale del CER, entro i tre mesi successivi, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, sele |
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Art. 13. - Elaborati da trasmettere1. La documentazione da allegare alle proposte di programma comprende: a) descrizione dell'ambito d |
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Art. 14. - Descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti1. La descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti comprende almeno: a) |
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Art. 15. - Rappresentazione del programma in termini economici sintetici1. Consiste in una relazione che contenga la comparazione delle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico ed il soggetto privato a seguito della attuazione del programma, considerando: |
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Art. 16. - Piano finanziario1. Il piano finanziario consiste in una relazione finalizzata a dimostrare la copertura finanziaria di tutti gli interventi pubblici oggetto del programma med |
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Art. 17. - Selezione delle proposte di programma1. Le proposte di programma, pervenute al Segretariato generale del CER, sono esaminate per l'accertamento della conformità agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nella presente direttiva. 2. Le proposte medesime, per le quali sia stata accertata la conformità, sono selezionate sulla base dei seguenti criteri: |
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