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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Ambiente 16/01/1995
D.Min. Ambiente 16/01/1995
D.Min. Ambiente 16/01/1995
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Premessa
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità |
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Art. 11. Il presente decreto individua nell'allegato 1 i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e cond |
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Art. 21. Per gli impianti destinati al riutilizzo in un ciclo di combustione dei residui definiti nell'allegato 1 del presente decreto, l'eventuale comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, deve essere effettuata nell'ambito dell'istanza di autorizzazione prevista dagli |
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Art. 3Il presente decreto interministeriale integra e sostituisce il decreto ministeriale 29 settembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Uffi |
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Art. 4Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato 1 - Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
a. requisiti e limitazioni d'uso (dei combustibili non convenzionali)
1. Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse) 1.1 Definizione Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).
1.2 Modalità di recupero Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 1.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
1.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR, 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 1.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato.
2. Residui della lavorazione di legno e affini e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse) non trattati 2.1 Definizione Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine derivanti dall'industria della carta, del sughero e del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, pallets ed imballaggi, ecc..). Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.
2.2 Modalità di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 2.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purché‚ gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
2.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 2.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato.
3. Sanse esauste e affini (biomasse) 3.1 Definizione Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di umidità del 30% - un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco); - un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).
3.2 Modalità di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 3.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
3.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 3.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato.
4. Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse) 4.1 Definizione Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione di succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di umidità del 30% - un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in massa sul secco); - un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).
4.2 Modalità di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 4.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 4.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
4.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 4.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato.
5. Residui della lavorazione del legno e affini trattati 5.1 Definizione Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, ecc.) contenenti un massimo di PVC e di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come massa secca/massa secca di pannello); - un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - un contenuto massimo di additivi (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).
5.2 Modalità di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 5.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
5.3 Caratteristiche dell'impianto L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: Polveri: 30 mg/Nm3 HC1: 30 mg/Nm3 HF: 2 mg/Nm3 Cd+Hg+T1: 0.1 mg/Nm3 Carbonio organico totale: 20 mg/Nm3 Ossidi di zolfo: 500 mg/Nm3 Ossidi di azoto: 500 mg/Nm3 Monossido di carbonio: 150 mg/Nm3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente): 0.1 ng/Nm3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): 0.1 mg/Nm3 Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato.
6. Carta, cartone e poliaccoppiati 6.1 Definizione Residui, scarti e cascami derivanti da raccolta differenziata post-consumo o da lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 12.500 kJ/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale: Potere calorifico inferiore: 16.750 kJ/kg Ceneri: 10% in massa Zolfo: 0,3% in massa Cloro: 0,2% in massa Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
6.2 Caratteristiche dell'impianto L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: Polveri: 30 mg/Nm3 HC1: 30 mg/Nm3 HF: 2 mg/Nm3 Cd+Hg+T1: 0.1 mg/Nm3 Carbonio organico totale: 30 mg/Nm3 Ossidi di azoto: 500 mg/Nm3 Ossidi di zolfo: 500 mg/Nm3 Monossido di carbonio: 150 mg/Nm3 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente): 0.1 ng/Nm3 |
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Allegato 2SCHEDA DA INVIARE CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.L. 7/11/94 N. 619 RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN CICLO DI COMBUSTIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ALLA REGIONE, PROVINCIA AUTONOMA O DELEGATA ______________________________________
p.c. AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO
p.c. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
p.c. AL MINISTERO DELLA SANITÀ
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