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Circ.Min. LL.PP. 20/07/1989, n. 1603/UL

Autorizzazione ai laboratori per prove sui materiali (L.1086/71 art.20).
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[Premessa]


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A.

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71 R questo Ministero ha la facoltà di rilasciare, con apposito decreto, a laboratori diversi da quelli ufficiali, autorizzazioni ad eseguire prove sui materiali per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni: la conseguente attività dei laboratori autori

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B.

Le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71, da inoltrare al Ministero

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C.

In relazione a quanto innanzi precisato, dovrà essere formulata specifica istanza di autorizzazione contenente la seguente documentazione:

1) domanda di bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda dovrà specificarsi:

a) il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale, società di persone);

b) ubicazione della sede del laboratorio con specifico riferimento all'ambito territoriale pertinente e con indicazione di ogni elemento utile atto, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria istanza sotto il profilo della collocazione;

c) periodo di attività precedente;

2) documentazione relativa alla proprietà ed alla gestione del laboratorio:

a) per enti pubblici:

"dichiarazione di compatibilità" resa dal direttore e dagli sperimentatori del laboratorio;

b) per società di capitali e miste:

atto costitutivo e successive eventuali variazioni;

statuto e successive eventuali variazioni;

estratto notarile del libro dei soci;

certificati penali dei soci e del direttore del laboratorio;

"dichiarazione di compatibilità" per i soci ed il direttore;

c) per società di persone:

tutto quanto sopra, tranne l'estratto del libro dei soci;

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D.

L'accertamento della rispondenza o meno di tutte le condizioni innanzi elencate, da documentare nell'

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E.

La presente circolare sostituisce quella n. 29233 in data 29 ottobre 1987.

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