L. 05/08/1975, n. 412 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 05/08/1975, n. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento.
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Art. 1. - Norme generali

Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale.


I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

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Art. 2. - Programmi di edilizia scolastica

Per il periodo 1975-1980 gli interventi per la costruzione e l' ampliamento, oltre l' acquisto e il riattamento compatibilmente con la recettività del quartiere, di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di

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Art. 3. - Procedure per la programmazione

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali.


La indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni calcolata in base all' ultimo censimento generale della popolazione e per il 50 per cento in bas

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Art. 4. - Principi fondamentali per l' esecuzione delle opere di edilizia scolastica

Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l' affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull' amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per l' esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica, comprese quelle

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Art. 5. - Disciplina della concessione

L' esecuzione delle opere finanziate con la presente legge può essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, a enti, a imprese od a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi.


L' affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.


Gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonché le cooperative o loro consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica ed economica.


La convenzione dovrà tra l' altro prevedere:


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Art. 6. - Finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure

Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 é autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per il periodo 1978-1980.


Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi per ciascuno dei trienni, e riservata, per la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali; una ulteriore quota, pari a 9 miliardi per ciascuno dei trienni, é riservata per la concessione di contributi per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti ed istituzioni, da accordarsi nella misura e con le modalità e condizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell' articolo 15 della legge 24 luglio 1962 n. 1073 R ed assicurando agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all' Ente per le scuol

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Art. 7. - Edilizia sperimentale

Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure d' appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale da destinare, sentita la regione interessata, ad indifferibili esigenze edilizie, é autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione


di lire 5 miliardi per l' anno 1976,

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Art. 8. - Interventi urgenti

Per i fini di cui all' articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, R é autorizzata la spesa di lire 100 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della s

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Art. 9. - Indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica

Per la emanazione, entro dieci mesi dall' entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli in

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Art. 10. - Aree

Le aree necessarie per l' esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.


La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità

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Art. 11. - Rilevazione nazionale sull' edilizia scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell' edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative. La rilevazione farà riferimento alla situazione e

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Art. 12. - Utilizzazione degli stanziamenti

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell' esercizio per cui sono sta

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Art. 13. - Copertura della spesa

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l' anno finanziario 1975, si provve

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