L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amm. pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.
La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dic. 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Pres. della Giunta regionale, sentito il parere delle amm. pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade dal Min. per l'industria il commercio e l'artigianato, di concerto col Min. LL.PP., Presidente dell'ANAS, sentito il Min. finanze.
La concessione che può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.