Sia per i piani territoriali di coordinamento che per i piani territoriali di coordinamento che per i piani regolatori, generali e particolareggiati, permane la competenza di questa Amm. a pronunciarsi, prima della loro approvazione.
Per i piani territoriali di coordinamento, l' art. 5 L. 17 agosto 1942, n. 1150, R prevede espressamente che devono essere elaborati "d' intesa con le Amm. interessate".
Quanto ai piani regolatori generali, oltre agli artt. 10 e 45 della detta legge, si richiamano specificamente, per la tutela paesistica, gli artt. 12 della L. 29 giugno 1939, n. 1437, e 28 del Reg. 3 giugno 1940, n. 1357 e, per la tutela artistica, gli artt. 77 e ss. del Regol. 30 gen. 1913, n. 363. Le SS.LL. cercheranno di stabilire con i Comuni e Provveditorati OO.PP. ogni utile contatto allo scopo di assicurare, fin dalla fase formativa di detti piani, una adeguata tutela degli interessi artistici e paesistici.
Ciò, ovviamente, vale anche per i piani intercomunali, di cui all' art. 12 della legge n. 1150.R
Per quanto riguarda i piani particolareggiati, l' art. 5, terzo comma, della legge-ponte riproduce sostanzialmente la disposizione dell' art. 16, secondo comma, della legge n. 1150; e pertanto, quando essi comprendano cose soggette alle leggi di tutela artistica e paesistica, devono essere sottoposti al preventivo esame delle Soprintendenze o di questo Ministero, a seconda che siano approvati dal