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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. LL.PP. 30/04/1966, n. 1769
Circ. Min. LL.PP. 30/04/1966, n. 1769
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[Premessa]L’evoluzione dell’edilizia verso nuovi sistemi costruttivi e l’avvertita necessità che le costruzioni edili presentino determinati requisiti acustici, termici, igrometrici, di tenuta d’aria ed ottici comporta la necessit |
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Parte I - NORME GENERALI1. Introduzione 1.1. Le presenti norme hanno lo scopo di stabilire le modalità per la valutazione quantitativa della protezione contro i rumori in un edificio. Verranno prese in considerazione le modalità di misura l’elaborazione e la presentazione dei risultati e si stabiliranno criteri di classificazione e di collaudo nei rispetti della protezione contro i rumori. Non verranno invece specificati gli accorgimenti e i procedimenti tecnici atti a conseguire questa protezione. Le presenti norme dovranno essere richiamate nei capitolati di appalto. 1.2. Le misure, le determinazioni sperimentali, la presentazione e la valutazione dei dati pur ricercando le modalità più semplici e pratiche, seguiranno per quanto possibile, le raccomandazioni ISO o UNI; le caratteristiche degli strumenti di misura seguiranno le raccomandazioni ISO, IEC o CEI. 1.3. Il comportamento acustico di un immobile è un problema da risolvere in sede di progetto, ricorrendo ad una oculata scelta di materiali e curandone la messa in opera e le modalità di sistemazione. É raccomandabile che la scelta di materiali e strutture sia fatta tenendo conto delle proprietà acustiche determinate con prove di laboratorio e specificate secondo le modalità prescritte dalle norme. 1.4. Dati di laboratorio possono essere richiesti nei capitolati o nei disciplinari di gara e rilevati da Enti espressamente autorizzati. 1.5. Le condizioni di silenziosità di un edificio dipendono non solo dalle modalità di costruzione, ma anche dalla zona di ubicazione: rurale, suburbana, residenziale, urbana, semi-industriale, industriale (ISO-TC/43-314). 1.6. Nelle presenti norme si esaminano le proprietà intrinseche dell’edificio, indipendentemente dalla sua situazione urbanistica. 2. Principio di misura delle caratteristiche acustiche di un edificio 2.1. L’isolamento acustico per via aerea tra due ambienti viene determinato dalla differenza fra il livello di pressione sonora misurato nell’ambiente disturbante e il livello di pressione sonora misurato nell’ambiente disturbato; i livelli di pressione sonora devono essere misurati per bande di ottava. 2.2. Il livello di rumore di calpestio viene determinato dalla misura per bande di ottava del livello di pressione sonora nell’ambiente sottostante quando sul pavimento del vano superiore agisce la macchina normalizzata generatrice di calpestio. 2.3. Sia l’isolamento acustico per via aerea, sia il livello di rumore di calpestio debbono essere misurati in ambienti vuoti e non arredati con la presenza di due persone al massimo. 2.4. Se per particolari esigenze sono richieste determinazioni di isolamento acustico normalizzato o di livello di rumore di calpestio normalizzato, questo deve essere chiaramente indicato nel capitolato d’appalto e comporta la misura del tempo di riverberazione nell’ambiente disturbato. 2.5. La rumorosità di un servizio viene determinata dal livello di rumore rilevato con un misuratore di livello sonoro normalizzato. Si specificano i servizi da esaminare: - impianti di riscaldamento; - scarichi idraulici, bagni, gabinetti, rubinetterie. Verranno specificati altri servizi di cui si richiederà eventualmente la misura di rumorosità (ad esempio impianti di condizionamento, ascensori, ecc.). 2.6. La determinazione della rumorosità deve essere eseguita in ambienti residenziali, indipendentemente dalla posizione dell’elemento disturbante. 2.7. Le grandezze da misurare possono essere le seguenti: a) Isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie interne e fra determinati ambienti. b) Isolamento acustico per via aerea di solai. c) Isolamento acustico per via aerea di pareti esterne. d) Livello di rumore di calpestio di solai. e) Rumorosità provocata da servizi e da impianti fissi. f) Rumorosità provocata da agenti atmosferici. g) Coefficienti di assorbimento acustico. h) Tempo di riverberazione. 2.8. Nelle costruzioni di edilizia di civile abitazione la determinazione in opera dell’isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie interne è limitata alle pareti che circoscrivono un alloggio. La determinazione della rumorosità provocata dai servizi e dagli impianti fissi è limitata agli ambienti residenziali. Per quanto riguarda i disturbi provenienti dall’impianto idraulico, il livello di rumore va misurato in un appartamento diverso da quello nel quale viene utilizzato il servizio. 2.9. Il coefficiente di assorbimento acustico ed il tempo di riverberazione vengono determinati con modalità da stabilire in caso di riconosciuta utilità. 3. Apparecchi di misura 3.1. I misuratori di livello sonoro da utilizzare nei rilievi devono soddisfare le norme CEI (29 genn. 1958) o le norme IEC per i tipi non di precisione (Pubblicazione 123). Gli analizzatori per filtri di ottava devono rispondere alle proposte di norme IEC (29 Central Office 62). La macchina di calpestio deve rispondere alle prescrizioni ISO (Recommendation 219). Gli apparecchi di misura devono rientrare nelle tolleranze stabilite. 4. Collaudo e classificazione degli edifici dal punto di vista acustico 4.1. Il collaudo e la classificazione consentono di riassumere un complesso di proprietà, esposte in un certificato di prova, che vengono determinate in modo quantitativo attraverso misure dirette; devono risultare da una determinazione sull’edificio stesso ed essere eventualmente integrate da dati di progetto e da rilievi di laboratorio. 4.2. Il collaudo dovrà specificare se l’edificio r |
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Parte II - NORME PER L'EDILIZIA CIVILE SOVVENZIONATA1. Introduzione 1.1. Si adottano i concetti generali, i metodi di misura di campionamento, i criteri di approssimazione nella valutazione indicati nelle norme di carattere generale (Parte I). Nei capitolati riguardanti la protezione dei rumori nelle costruzioni di edilizia civile sovvenzionata vengono indicate misure di laboratorio e misure in opera. 2. Misure di laboratorio 2.1. Dati di laboratorio su strutture possono essere richiesti dai capitolati o dai disciplinari di gara: devono essere misurati in laboratori autorizzati e presentati nella forma prescritta nelle presenti norme. I rilievi di laboratorio consentono di specificare alcune proprietà, esposte in un certificato di prova, che vengono determinate in modo quantitativo attraverso misure dirette. Si dovrà specificare se la struttura risponde o no alle prescrizioni richieste. 2.2. Requisiti di capitolato o di accettabilità per costruzioni di edilizia civile sovvenzionata, da determinarsi con misure di laboratorio.
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