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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. LL.PP. 29/05/1895
D. Min. LL.PP. 29/05/1895
D. Min. LL.PP. 29/05/1895
- D.C.P.S. 15/07/1947, n. 763
- L. 10/12/1981, n. 741
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TITOLO I - Norme preliminari |
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Art. 1. - Responsabilità dei compilatori dei progettiI progetti dei lavori che si eseguiscono per conto dello Stato saranno compilati osservando le norme contenute negli articoli seguenti. Gli Ingegneri Cap |
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Art. 2. - Esclusione nella compilazione dei progetti d'ogni idea di lussoI progetti saranno sempre ispirati al concetto di soddisfare a tutte le esigenze dell |
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TITOLO II - Dei progetti di massima |
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Art. 3. - Documenti componenti il progettoQuando per l'eseguimento di un'opera qualsiasi occorra di conoscere preventivamente la spesa approssimativa, ovvero di stabilire un confronto fra traccie o combinazioni possibili si formerà |
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Art. 4. - RelazioneDalla relazione dovranno risultare i motivi della proposta, accennando agli eventuali studi precedenti e dimostra |
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Art. 5. - Piano generale della localitàPei piani da estrarsi da carte topografiche si ricorrerà alle migliori fra le pubblicate o ad altre disegnate a mano che si trovino negli uffici governativi, purché siano in iscala non minore di 1: 100.000. I piani che si dovessero preparare appositamente saranno desunti dalle mappe del catasto o da speciali rilievi di campagna. In ambedue i casi la scala di proporzione non sarà minore di 1: 20.000. La configurazione del terreno sarà rappresentata col mezzo di curve orizzontali, o di tratti a penna, o di tinte; la direzione dei corsi d'acqua s'indicherà con una |
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Art. 6. - Profilo longitudinaleIl profilo longitudinale si limiterà a rappresentare le più pronunciate inflessioni del suolo, e sarà disegnato colla scala nel rapporto di 1: 10.000 per lunghezze e di 1: 1000 per le altezze. Le ordinate saranno riferite al livello del mare, oppure ad un piano orizzontale di convenzione, segnando, se possibile, l'altezza di quest'ultimo sul livello medesimo. Le lunghezze del profilo saranno scritte sopra due linee parallele a quelle di livello; sulla superiore di queste linee si scriveranno le distanze parziali fra ordinata ed ordinata, e sull'inferiore, le divisioni in chilometri, a partire dall'origine del profilo. |
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Art. 7. - Profili trasversaliI profili trasversali per servire di base al calcolo approssimativo dei movimenti di terra, daranno la inclinazione media del terreno per applicare le formole relative. Le grandi sezioni destinate a rappresentare la configurazione generale di una vallata, ed a giustificare la convenienza della linea prescelta nel progetto, si estenderanno, per quanto sarà di bisogno, sulle opposte falde che racchiudono la vallata e saranno disegnate su scala nel rapporto da 1: 500 ad 1: 1000 per le |
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Art. 8. - Disegni delle opere d'arteI disegni delle opere d'arte saranno presentati in iscala da 1: 200 a 1: 500 secondo i diversi casi; essi saranno in semplici linee, ma colle misure scritte. In generale potr |
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Art. 9. - Calcolo sommario della spesaQuesto calcolo sarà dato applicando al computo metrico sommario delle quantità dei lavori delle varie categorie, i prezzi correnti della località sar&agra |
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TITOLO III - Dei progetti definitivi di opere nuove o di lavori di riparazione o miglioramento |
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Capo I - Dei progetti per lavori d'acqua e strade |
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Art. 10. - Documenti componenti il progetto[I progetti definitivi per l'apertura o sistemazione di una strada o di un canale, per la costruzione d'una ferrovia, per l'arginamento, nuova inalveazione o sistemazione di un fiume o torrente, per le bonificazioni e per altri consimili lavori di acque e strade, saranno composti dai seguenti documenti: 1° Relazione spiegativa del |
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Art. 11. - Relazione spiegativa del progettoLa relazione riferendosi al progetto di massima se esiste, esporrà le considerazioni che hanno guidato |
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Art. 12. - Piano delle localitàIl piano sarà disegnato sulla scala di 1: 2000 ovvero di 1: 1000 secondo che richiederanno le speciali condizioni del progetto. Nella sua formazione si osserveranno le prescrizioni date in genere al precedente art. 5 e si rappresenteranno le accidentalità del suolo con quella maggiore precisione che sarà comportata dalla grandezza della scala. |
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Art. 13. - Profilo longitudinaleIl profilo longitudinale sarà disegnato su scala eguale a quella del piano per le lunghezze e su scala decupla per le altezze. Oltre all'osservanza delle norme precedentemente indicate all'art. 6, nella formazione del profilo longitudinale sarà tenuto conto di tutte le inflessioni del suolo, il rilievo delle quali possa essere necessario per l'esatto calcolo dei movimenti di terra, e saranno segnate tutte le opere d'arte che possano |
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Art. 14. - Sezioni trasversaliLe sezioni trasversali, nel numero necessario per l'esattezza del calcolo dei movimenti di terra, comprenderanno a destra ed a sinistra della linea del progetto una striscia di terreno larga quanto basti per far conoscere l'andamento del suolo e saranno disegnate colla scala 1: 200 tan |
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Art. 15. - Profilo geognostico od assaggi del terrenoIl profilo geognostico, o la rappresentazione grafica degli assaggi fatti indicherà le vari |
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Art. 16. - Attraversamenti d'opere o corsi d'acqua esistentiDovendosi colle opere progettate attraversare strade o corsi di acqua, saranno eseguite tutte quelle ricerche e quei rilievi necessari, per |
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Art. 17. - Disegni delle opere d'artePer tutte le opere d'arte saranno presentati appositi disegni o sulla scala di 1: 100 o su quella di 1: 200 secondo la minor o maggior lunghezza degli edifici. Per le opere d'arte di minore importanza potranno bastare i moduli delle varie categorie, quando il progettista sia certo che per le condizioni del terreno non potranno, le |
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Art. 18. - Traverse di abitatiIl progetto per la sistemazione della traversa di qualche abitato, dovrà contenere il piano general |
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Art. 19. - Computo metricoIl computo metrico costituirà un solo allegato del progetto ma sarà diviso in diverse parti, secondo le varie categorie dei lavori, seguendo l'ordine della esecuzione. In generale, il computo metrico sarà diviso come segue: 1° Occupazione di terreni (Mod. n. 1); 2° Movimenti, distribuzione e trasporto delle terre (Mod. nn. 2 e 3); 3° Opere d'arte e lavori diversi (Mod. n. 4). a) Occupazione dei terreni. - Il computo metrico per le occupazioni dei terreni indicherà le dimensioni, la quantità, la qualità ed il prezzo del terreno da occuparsi, il territorio in cui cade l'occupazione, con nome e cognome dei proprietari, facendo |
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Art. 20. - Analisi dei prezzi unitariLe analisi dei prezzi unitari saranno classificate nell'ordine medesimo in cui sono disposte nel computo metrico le varie specie di lavoro a cui esse si riferiscono, indicando, prima di tutto, in una tabella i prezzi eleme |
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Art. 21. - Stima dei lavoriLa stima dei lavori (Mod. n. 6) farà conoscere l'importare dell'opera, applicando alle quantità risultanti dai computi metrici i prezzi unitari determinati dalle relative analisi. L'ammontare dell'opera sar& |
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Art. 22. - Capitolato speciale per l'appaltoTutti i lavori saranno appaltati sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal Capitolato generale (approvato con decreto ministeriale in data 28 maggio 1895 e di quelle altre che, secondo la diversa natura delle opere saranno stabilite in un Capitolato speciale. Il Capitolato speciale non dovrà contenere norme che siano già comprese nel Capitolato generale e dovrà essere indipendente dalla stima, dalle analisi e dai computi metrici né riferirsi a siffatti documenti, i quali non devono far parte del contratto. L'ordine da osservarsi nella sua redazione sarà il seguente: Capo Primo. - Oggetto e prezzo dell'appalto, designazione, forma e principali dimensioni delle opere. |
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Capo II - Dei progetti di fabbricati civili e dei lavori marittimi |
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Art. 23. - Disegni per progetti di fabbricati civiliI progetti di fabbricati civili saranno sempre corredati di un piano generale redatto su scala non minore di 1: 500, sul quale sarà rappresentato l'edifizio che si vuol costruire, adattare o riparare e saranno pure rappresentate quelle adiacenze che avranno influenza sul progetto esibito, segnando sul piano stesso con una freccia a linea del meridiano. Sarà il medesimo corredato da sezioni longitudinali a trasversali, in quel numero che occorrerà per dare un'idea esatta delle |
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Art. 24. - Disegni per progetti di lavori marittimiPei progetti di lavori marittimi saranno presentati gli stessi disegni, precedentemen |
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Art. 25. - Documenti scrittiI documenti scritti pei progetti relativi ai lavori marittimi od ai fabbricati civili, saranno gli stessi che pei progetti di lavori d'acque e strade, cioè: |
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Capo III - Dei progetti delle opere di poca entità |
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Art. 26. - Norme per la compilazione di progetti di poca entitàPer le opere di poca entità i progetti potranno essere compilati in modo più sommario di quello indicato nei precedenti Capi I e II. I documenti di tali progetti si potranno limitare ai seguenti: |
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Capo IV - Dei progetti supplementari |
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Art. 27. - Norme per la compilazione di progetti dipendenti da variazioni nei lavori in corsoPer tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di eseguimento, verrà compilato un progetto supplementare secondo le norme prescritte all'art. 10, e con tutti i documenti opportuni per rendere ragione delle proposte variazioni o soppressioni od aggiunte. I |
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TITOLO IV - Dei progetti di manutenzione |
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Capo I - Dei progetti di manutenzione stradale |
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Art. 28. - Documenti componenti i progettiI progetti per la manutenzione delle strade si comporranno dei seguenti documenti: 1° Relazione spiegativa; |
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Art. 29. - Relazione spiegativaNella relazione si indicheranno i criteri secondo i quali è fatta la scelta del materiale e dei mezzi d'opera, e sara |
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Art. 30. - Descrizione della stradaNella descrizione della strada se ne indicheranno i tronchi ed i tratti in cui si divide, notandone la lunghezza ed i punti estremi; ed accennando alle parti, che hanno una pendenza notevole che porti variazione nella divisione in tratti. Si darà poi un'idea della esposizione della strada, della natura del suolo su cui essa si sviluppa, dell'entità del transito che si effettua, di tutte insomma quelle circostanze che potessero avere influenza nella spesa di manutenzione (Mod. n. 10). |
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Art. 31. - Computo metrico del materiale da impiegare pel mantenimento della massicciata stradalePer ciascuno dei tronchi o tratti in cui si divide la strada, sarà determinata |
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Art. 32. - Computo metrico delle riparazioni alle opere d'arteLa quantità annuale delle riparazioni ai selciati e lastricati, nonché |
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Art. 33. - Computo dei mezzi e della mano d'opera pei lavori diversi occorrenti per la manutenzionePer la mano d'opera da applicarsi costantemente al mantenimento del suolo stradale si stabilirà il numero dei l |
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Art. 34. - Analisi dei prezzi unitariPer l'analisi dei prezzi si seguiranno le norme date coll'articolo 20 di questo Regolamento |
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Art. 35. - Stima dei lavoriLa stima sarà formata, applicando alle quantità risultate dai computi metrici i prezzi delle analisi, distinguendo i lavori nelle seguenti categorie, cioè: |
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Art. 36. - Capitolato speciale d'appaltoIl solo capitolato speciale farà parte integrante del contratto di appalto; do |
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Capo II - Dei progetti di manutenzione dei fabbricati |
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Art. 37. - Norme generaliI progetti di manutenzione di fabbricati dovranno comprendere sultanto quelle ordinar |
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Art. 38. - Documenti componenti i progettiQuesti progetti si comporranno dei seguenti documenti: |
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Art. 39. - RelazioneGiustificata la convenienza dell'appalto, si noterà se sia o no la prima volta che si vuol procedere ad un appalto della manutenzione dei |
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Art. 40. - Indicazione e descrizione dei fabbricatiDi ciascuno dei fabbricati sarà indicata la ubicazione e l'uso e sarà e |
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Art. 41. - DisegniI disegni comprenderanno le piante dell'edifizio, i prospetti e le sezioni. |
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Art. 42. - Analisi dei prezziLe analisi dei prezzi saranno compilate seguendo le norme date dall'art. 20. Si omett |
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Art. 43. - Stima dei lavoriLa stima comprenderà in un solo quadro la determinazione delle quantità |
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Art. 44. - Capitolato speciale d'appaltoDei documenti componenti il progetto soltanto il Capitolato speciale ed i disegni dev |
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Capo III - Dei progetti di manutenzione delle sponde ed arginature dei fiumi, torrenti e canali |
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Art. 45. - Norme generaliI progetti di manutenzione delle sponde ed arginature dei fiumi, torrenti e canali si |
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Art. 46. - Documenti componenti il progettoTali progetti consteranno dei seguenti documenti: 1° Relazione; 2° Descrizione delle sponde ed arginature; |
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Capo IV - Dei progetti di manutenzione delle opere marittime |
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Art. 47. - Norme generaliI progetti di manutenzione delle opere marittime comprenderanno i lavori che potranno occorrere per conserva |
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Art. 48. - Documenti componenti i progettiI documenti del progetto saranno: 1° Relazione; |
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Capo V - Dei progetti di manutenzione delle opere di bonifica |
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Art. 49. - Norme generaliPer i progetti di manutenzione delle opere di bonifica si seguiranno le stesse norme |
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TITOLO V - Disposizioni generali |
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Art. 50. - Avvertenze diverse relative ai disegniI piani ed i profili longitudinali per i progetti saranno sempre disposti secondo la denominazione della strada, ferrovia o canale a cui il progetto si riferisce, procedendo da sinistra verso destra. Alle due estremit&agrav |
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Art. 51. - Formato dei documenti scrittiTutti i documenti scritti di un progetto, cioè: computi metrici, analisi, stim |
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Art. 52. - Formato e piegature dei disegniI disegni saranno quando occorra, piegati nel senso della lunghezza in parti eguali, a pieghe alternate, onde ridurli per quanto possibile, al formato dei d |
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Art. 53. - Intestazione e firma dei documentiI disegni porteranno al principio di ciascun foglio le stesse intestazioni dei documenti scritti, |
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Art. 54. - Allegati dei progettiOltre a tutti i documenti di cui sopra, saranno sempre uniti ad ogni progetto i rappo |
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Art. 55. - Applicabilità del regolamento ai lavori ferroviariLe disposizioni del presente Regolamento sono applicabili anche ai lavori di conto dello S |
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