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Sent.C. Cass. 10/11/2009, n. 23744

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1. Obbligazioni pecuniarie - Interessi ed eventuale maggior danno per svalutazione monetaria
1. Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori accordati al creditore dall’art. 1224, c.1, Cod. civ. hanno funzione prettamente risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma riconosciuta dovuta. Ne consegue che nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflativo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può solo implicare, in applicazione dell’art. 1224, c.2, Cod. civ, il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che gli sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo da parte del debitore lo avrebbe messo in grado di evitare o quanto meno di ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro.

1. Conf., sulla prima parte della massima, Cass. 18 giugno 2004 n. 11415 [R=W18G0411415]; 3 febbraio 1995 n. 1307 [R=W3F951307]; e sulla seconda parte, Cass. 28 luglio 2004 n. 14202 [R=W28L0414202].
(Cod. civ. art. 1224)

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