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Sent. C. Cass. 09/06/2009, n. 13313

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 889 C.c. applicabile anche ad edifici in condominio - Eccezione ammissibile (secondo bagno)
1. La disposizione dell’art. 889 Cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi necessari ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.

1. Conf. Cass. 25 luglio 2006 n. 16958 [R=W25L0616958]; 20 agosto 1999 n. 8801 R. Ved. anche Cass. 26 ottobre 2001 n. 13285 [R=W26O0113285] e 30 marzo 1976 n. 1146 [R=W30M761146] (Secondo la quale, nei rapporti fra le proprietà individuali di un condominio vanno osservate le norme sulle distanze legali che non siano incompatibili con l’esercizio dei diritti che spettano al condomino). 1a. (DIST) - Ved. Cass. 17 aprile 2009 n. 9318 R.
(Cod. civ. art. 889)

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