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Sent. C. Cass. 05/10/2009, n. 21269

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1. Appalti - Difetti dell’opera - Domanda del committente di risarcimento danni - Colpa dell’appaltatore - Si presume fino a prova contraria

1. Il committente, il quale agisce nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668 C.c., per il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformità dell’opera (id est in caso di contratto d’opera, disponendo l’art. 2226 C.c., u.c., che i diritti del committente in caso di difformità o vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668 C.c.), non è tenuto a dimostrarne la colpa, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, trova applicazione la generale regola dettata dall’art. 1218 C.c., secondo la quale tale colpa è presunta fino a prova contraria.

1. Conf. Cass. 26 ottobre 2000 n. 14124 R; 9 luglio 1983 n. 4637 R.


(Cod. civ. artt. 1218; 1668; 2226, u.c.)

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