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Sent.C. Cass. 10/09/2009, n. 19560

51837 51837
1. Appalti - Difetti dell’opera - Riconoscimento dell’appaltatore ex art. 1667, c. 2, 2a parte - Conseguente nuova obbligazione di garanzia
Il riconoscimento dei difetti dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli implicano non soltanto l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’art. 1667 C.c., ma determinano altresì l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre in garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai “ex adverso” riconosciuti e quindi svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario.

1. Conf. Cass. 30 gennaio 2001 n. 1320 R; 10 maggio 2000 n. 5984 R.
(Cod. civ. art. 1667, c.2, 2a parte)

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