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Sent.C. Stato 13/07/2009, n. 4420

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1. Appalti LSF - Gara - Documentazione - Dichiarazione sostitutiva - Con Allegata fotocopia del documento d’identità - Necessità
1. Nelle gare d’appalto LSF, qualora un’impresa presenti dichiarazione sostitutiva di documenti ai sensi degli artt. 21, c.1 e 38, c.2 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell’interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

1. Conf. C. Stato V 7 novembre 2007 n. 5761 [R=WCS7N075761]; VI 27 maggio 2005 n. 2745 R.
(T.U., D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 21, c. 1 e 38, c. 2 e 3)

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