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Sent.C. Stato 29/05/2009, n. 3364

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1. Progetto oo.pp. - Progetto definitivo - Dopo la sua approvazione, obbligo P.A. di comunicare avvio procedimento
1. Nel rapporto tra progettazione preliminare e definitiva, la seconda, ai sensi dell’art. 16, c.4, L. 94/109, si deve mantenere nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare. Ciò implica la possibilità, riconosciuta dalla legge, che la progettazione preliminare ben possa subire modificazioni anche notevoli nel corso dell’iter realizzativo (ed infatti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai fini espropriativi consegue solamente all’approvazione del progetto definitivo, che possiede i caratteri complessivi non più modificabili dell’opera ai fini espropriativi, non anche a quello preliminare che è ancora abbisognevole di modificazioni e quello esecutivo che è un complesso di specificazioni meramente operative). Ed è dopo tale approvazione che la P.A. ha l’obbligo di comunicare alle parti interessate l’avviso dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241.

1. Conf. C. Stato IV 11 maggio 2004 n. 2930 [R=WCS11MA042930].
[L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 7; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 16, c.4 (al quale corrisponde l’art. 16, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)]

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