Sent.C. Stato 13/02/2009, n. 832 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 13/02/2009, n. 832

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1. Appalti ll. pp. - Pagamenti - Dovuti da P.A. per azione di arricchimento senza causa - Ritardo - Rivalutazione monetaria ed interessi – Calcolo
1. In caso di ritardato pagamento di somme dovute dalla P.A. per arricchimento senza causa (per la realizzazione di opere pubbliche in assenza di formale deliberazione di affidamento della loro esecuzione), la rivalutazione monetaria non ha il significato di «tecnica liquidatoria del danno», ma assolve la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto; pertanto la rivalutazione monetaria, essendo volta alla reintegrazione del patrimonio per adeguare l’effettivo valore del bene al momento della decisione (funzione ripristinatoria), va operata (attraverso l’applicazione degli indici ISTAT) indipendentemente dagli interessi che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate.

1. Ved. Cass. 10 ottobre 2007 n. 21292 R; 30 marzo 2007 n. 7981 [R=W30M077981]. 1a (PM-RIPM.1) - Ved. Cass. 10 novembre 2008 n. 26916 R.

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