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Sent.C. Cass. 10/10/2007, n. 21292

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1. Professionista - Incarico professionale - Da un Comune - Delibera di autorizzazione - Irrilevanza senza contratto scritto. 2. Professionista - Attività professionale - Compenso - Indennizzo per arricchimento senza causa P.A. - Quantificazione ex art. 2041 C.c. - Applicazione diretta della tariffa professionale - Esclusione
1. La delibera che autorizza un Comune al conferimento dell’incarico al professionista è irrilevante se non risulti essersi tradotta in un contratto, sottoscritto dal rappresentante dell’ente e dal professionista, anche perché detta deliberazione non costituisce un atto con efficacia interna, avente per destinatario il diverso organo dell’ente legittimato ad esprimere la volontà all’esterno, il quale conserva perciò piena autonomia rispetto alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell’ente, al quale deve «tradursi» nella stipulazione del contratto di opera professionale secondo le disposizioni comuni degli artt. 1325 e 1350 Cod. civ., n. 13, è di competenza di un organo diverso dalla giunta, e richiede la contestuale sottoscrizione del Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, e del professionista. 2. Qualora per lo svolgimento di un’attività professionale debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa della pubblica amministrazione ex art. 2041 Cod. civ., la quantificazione va effettuata secondo i criteri ivi fissati, mentre resta esclusa la possibilità di un’applicazione diretta della tariffa professionale, la quale ha rilievo solo come parametro di valutazione, oltre che come limite massimo di quella liquidazione. Ma perché ciò avvenga occorre che, ai sensi dell’art. 2697 Cod. civ., il professionista fornisca la prova che le stesse corrispondano, da un lato, al suo impoverimento (e cioè che egli, nel tempo dedicato alla redazione del progetto per conto del Comune, avrebbe potuto esplicare altri incarichi nella stessa misura remunerativi) e, dall’altro, all’arricchimento del Comune (il quale, se avesse conferito l’incarico secondo legge, avrebbe dovuto pagare, per onorario e rimborso spese, la stessa somma indicata nella parcella).

1a. Ved. Cass. 2 maggio 2007 n. 10123 R 1n. Codice civile - Art. 1325: «I requisiti del contratto sono: «1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.» 2. Giurisprudenza costante anche a Sezioni unite. Codice civile - Art. 2042: «L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.» Art. 2697, c. 1: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.»
(Cod. civ. artt. 1325 e 1350) (Cod. civ. artt. 2042 e 2697)

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