Sent.C. Cass. 16/10/2008, n. 25251 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 16/10/2008, n. 25251

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1. Condominio - Amministratore - Obblighi e responsabilità - Obbligo di vigilanza e custodia delle cose comuni - Insidia creata dall’appaltatore di lavori nel cortile condominiale - Responsabilità dell’appaltatore per culpa in vigilando
1. L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini. Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall’amministratore. Ne consegue che l’amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza dell’inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile condominiale) creata dall’impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell’immobile condominiale.

1. Ved. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3676; [R=W21F063676] 19 novembre 1996 n. 10144; [R=W19N9610144]17 maggio 1994 n. 4816;[R=W17MA944816] 20 agosto 1993 n. 8804[R=W20AG938804]; 12 febbraio 1981 n. 859; [R=W12F81859]14 giugno 1976 n. 2219.[R=W14G762219] 1n. Codice civile - Art. 1130 (Attribuzioni dell’amministratore) - (c.1) L’amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che sia assicurato miglior godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. (c.2) Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione. Art. 2051: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12425, R
[Cod. civ. artt. 1130 (1n); 2051 (1n)]

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