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Sent.C. Cass. 06/06/2008, n. 15042

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1. Responsabilità P.A. - Ex art. 2051 C.c. - Fattispecie (passante inciampato in strada con marciapiedi sconnesso)
1. La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 C.c., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Essendo tuttavia detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perchè determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 C.c., ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante. Anche nei casi in oggetto, la prova delle circostanze idonee ad esimere da responsabilità, come il caso fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell’art. 2051 C.c.

1. Questa massima è identica alla parte finale della sentenza, che, appunto, è stata omessa. Ved. Cass. 26 novembre 2007 n. 24617;[R=W26N0724617] 5 agosto 2005 n. 16567 [R=W5AG0516567]; 1 ottobre 2004 n. 19653 R; 23 luglio 2003 n. 11446 [R=W23L0311446]; C. Cost. 5 settembre 1997 n. 8588; [R=WCC5S978588]Cass. 27 dicembre 1995 n. 13114.[R=W27D9513114] 1n. Codice civile - Art. 2051: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12425, R
[Cod. civ. art. 2051 (1n)]

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