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Sent.C. Stato 28/10/2008, n. 5372

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1. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Illegittima esclusione di un’impresa - Sua riammissione - Conseguente rinnovazione parziale o totale del procedimento - Criterio 2. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Principio di continuità - Carattere meramente tendenziale - Conseguenza 3. Appalti LSF - Gara - Offerte - Principio di segretezza - Non inderogabile 4. Appalti LSF - Gara - Commissione aggiudicatrice - Condizionamenti – Elementi
1. In una gara d’appalto LSF, una volta accertata l’illegittimità dell’esclusione di un’impresa dalla procedura e riammessa la stessa, nel caso in cui l’aggiudicazione sia effettuata in base a criteri oggettivi e vincolati, è sufficiente che la Commissione aggiudicatrice rinnovi la fase di valutazione delle offerte; nel caso invece di aggiudicazione basata su apprezzamenti discrezionali, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario rinnovare l’intero procedimento di gara, a partire dalla stessa fase della presentazione delle offerte. 2. Nelle gare d’appalto LSF, il principio di continuità della procedura di gara ha carattere meramente tendenziale, ed è pertanto suscettibile di deroga laddove esistano circostanze oggettive, non necessariamente richiamate nei verbali, che impongano, proprio per il rispetto dei principi di buon andamento e «par condicio», una ponderata attività di valutazione in relazione alla complessità dell’oggetto di gara e ai requisiti richiesti 3. Nelle gare d’appalto LSF, il principio di segretezza delle offerte non assume un valore di assoluta inderogabilità, in quanto è necessario che esso sia coordinato con altri principi operanti nell’ordinamento, come quello della conservazione dei valori giuridici. Ne consegue che quando le offerte sono cristallizzate e non possono essere modificate, ben è possibile apprezzarle in tempi diversi senza violare la par condicio che è il valore protetto dalla segretezza delle offerte medesime. 4. Nel procedimento delle gare d’appalto LSF, rilievo decisivo deve essere attribuito alla esistenza, nella procedura considerata, degli elementi che impediscono i condizionamenti del giudizio della Commissione, e tali elementi sono riconosciuti nella analiticità della motivazione, nella compiutezza della verbalizzazione, e nell’esistenza di criteri di massima predeterminati.

1. Conf. C. Stato V 20 ottobre 2005 n. 5892;[R=WCS20O055892] V 21 gennaio 2002 n. 340.[R=WCS21GE02340] 2. Conf. C. Stato V 25 luglio 2006 n. 4657;[R=WCS25L064657] IV 5 ottobre 2005 n. 5360.[R=WCS5O055360] 1a. E 2a. (GARA-PROC.1) - Ved. C.Stato V 9 giugno 2008 n. 2843 [R=WCS9G0828423]. 4. Conf. C. Stato VI 1 ottobre 2004 n. 6457.[R=WCS1O046457]

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