Sent.C. Stato 14/04/2008, n. 1665 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 14/04/2008, n. 1665

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione illegittima - Risarcimento danni all’appaltatore escluso - Quantificazione – Criterio
1. In caso di illegittima esclusione dalla gara d’appalto di lavori pubblici, per la determinazione del danno dovuto all’impresa esclusa si può procedere con l’applicazione analogica dell’art. 345, L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F (sostanzialmente riprodotto dall’art. 122, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), che quantifica al 10% del valore dell’appalto l’importo da corrispondere all’appaltatore in caso di recesso facoltativo dell’Amministrazione, calcolata tale percentuale nell’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta del ricorrente.

1. Conf. C. Stato IV 15 febbraio 2005 n. 478;R V 8 luglio 2002 n. 3796.[R=WCS8L023796] 1c. All’abrogato art. 345, L. 1865/2248 corrisponde l’art. 122, D.P.R. 99/554, a sua volta abrogato dall’art. 256, D.Lgs. 06/163 e sostituito dall’art. 134 di quest’ultimo: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove»
[L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345 (1c); D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 122]R

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