Sent.C. Cass. 29/02/2008, n. 5505 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/02/2008, n. 5505

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1. Auto - Sorpasso - Valutazione spazio libero sufficiente per sorpasso - Necessità
1. Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell’applicare l’art. 106 del previgente Codice della strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l’effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell’autovettura da sorpassare).

1. Conf. Cass. 19 dicembre 1986 n. 7748.[R=W19D867748] 1c. All’art. 106 del previgente Codice della strada, D.P.R. 59/393 corrisponde l’art. 148 del C.d.s. vigente, D.P.R. 92/285. Ved. Anche l’art. 347 del vigente Regolamento del suddetto C.d.s., D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. R Né il vecchio Codice stradale del 1959 né il nuovo del 1992 contemplano la regola enunciata in questa sentenza (Necessità che il conducente di un’auto, per procedere ad un sorpasso, constati che vi sia spazio libero sufficiente perché il sorpasso avvenga senza alcun pericolo).
[D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 106 (1c);[R=DPR39359] D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 148 (1c)] R

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