Sent. C. Cass. 29/11/2007, n. 24910 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/11/2007, n. 24910

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Contribuzione dovuta da ingegneri e architetti - Prescrizione - Decorrenza - Dalla comunicazione dell’ammontare del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente

1. Il termine di prescrizione relativo ai contributi soggettivi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (ex art. 9 L. 3 gennaio 1981 n. 6) decorre non già dalla domanda di iscrizione dell’interessato (la quale non ha valore costitutivo), bensì dal momento in cui, da parte del soggetto la cui attività professionale abbia assunto carattere continuativo, rendendo così obbligatoria l’iscrizione alla Cassa, è ad essa comunicato l’ammontare del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente.


(L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 9) R

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